Il 23 luglio 2026 il Presidente degli Stati Uniti ha adottato un “Presidential Memorandum” con cui ha incaricato l’Office of the United States Trade Representative (“USTR”) di imporre nuovi dazi ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974 nei confronti delle 60 economie che, al termine della indagine “Forced Labour”, erano state ritenute di non applicare o di non applicare efficacemente misure per vietare l’importazione di merci ottenute mediante lavoro forzato.
Il 23 luglio l’USTR ha così pubblicato, in coordinamento con le direttive del Presidente, un Notice of Action (“NoA”) denominato Notice of Actions in Section 301 Investigations of Acts, Policies, and Practices of Various Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor (cfr link).
Le nuove misure, pubblicate poco prima della scadenza del dazio universale del 10% adottato dal Presidente Trump ai sensi della Section 122 del Trade Act del 1974, ha introdotto un dazio del 12.5% nei confronti di 54 economie e un dazio del 10% per sei economie, tra cui l’Unione europea, su tutti i beni esportati dalle medesime negli Stati Uniti.
Secondo quanto dichiarato dallo USTR le nuove misure coprono circa il 99.4% di tutte le importazioni negli Stati Uniti, andando così a replicare, per lo meno sotto il profilo sostanziale, gli effetti delle misure adottate prima ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (“IEEPA”) e confluite poi, a seguito della sentenza di illegittimità di tali misure da parte della Corte Suprema, nel regime daziario ex Section 122.
Come chiarito anche dalla Guida pubblicata dalla Customs and Border Protection (“CBP”) per i prodotti originari dell’Unione europea il nuovo dazio Section 301 è calcolato su base “net of MFN rate”: esso opera cioè come integrazione fino a un’aliquota complessiva del 10%, comprensiva del dazio MFN. In pratica, il dazio Section 301 si applica solo nella misura necessaria affinché la somma tra MFN e Section 301 raggiunga il 10%; qualora l’aliquota MFN sia già pari o superiore al 10%, nessun dazio aggiuntivo Section 301 viene applicato.
Questo assetto rappresenta una novità di grande rilievo per le imprese, poiché il precedente regime tariffario fondato sulla Section 122 prevedeva invece che il dazio del 10% si cumulasse integralmente all’aliquota MFN, con un effetto ad oggi di riduzione del carico daziario complessivo.
Il contenzioso: l’impugnazione di Burlap in CIT e del Brasile in OMC
Le nuove misure tariffarie adottate dall’Amministrazione Trump sono state immediatamente oggetto di impugnazione. In particolare, i dazi ex Section 301 sono stati da subito contestati dinanzi alla Court of International Trade nel caso Burlap & Barrel, Inc. et al. v. Greer (cfr link).
Si ricorda che, sebbene la Corte Suprema abbia recentemente confermato la legittimità dei dazi imposti nei confronti della Cina nel corso della prima amministrazione Trump, le misure oggetto di analisi sono per natura e portata profondamente differenti rispetto a quelle del 2018 e assomigliano, invece, molto alle misure introdotte ai sensi dell’IEEPA.
Per questa ragione, i motivi dell’impugnazione di fronte alla Court of International Trade sono molto simili rispetto a quelle adottate ai sensi dell’IEEPA e, quindi, riguardano essenzialmente tre ragioni: 1) le nuove misure travalicano i limiti all’esercizio del potere di imporre dazi stabiliti dal Congresso; 2) le nuove misure violano il diritto amministrativo perché adottate in assenza di una motivazione adeguata e di un’analisi ragionata, risultando pertanto “arbitrary and capricious” ai sensi del 5 U.S.C. § 706(2)(A); 3) qualora si interpretasse la Section 301 come fonte di legittimazione per un regime tariffario di tale ampiezza, la norma stessa sarebbe incostituzionale in quanto comporterebbe un’eccessiva delega del potere di imporre dazi all’esecutivo, in contrasto con la non‑delegation doctrine.
Elemento distintivo rispetto ai precedenti contenziosi tariffari è la richiesta alla Corte, da parte dei ricorrenti, di certificare il ricorso come una class action, in modo da estendere gli effetti della decisione a tutti gli importatori che pagano o pagheranno i dazi Section 301.
I ricorrenti chiedono inoltre alla Corte, ove accogliesse le domande, di disporre da subito il rimborso, con interessi, di tutti i dazi indebitamente versati ai sensi di tali misure.
In parallelo al contenzioso interno negli Stati Uniti, una rilevante novità riguarda il ricorso avviato dal Brasile contro queste misure dinanzi all’organo di soluzione delle controversie (“DSB”) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (“OMC”).
La richiesta di consultazioni presentata dal Brasile segna l’avvio formale di una controversia in ambito OMC e, qualora entro 60 giorni dall’inizio di tale fase il Brasile non raggiungerà un accordo con gli Stati Uniti, si potrà chiedere l’istituzione di un Panel chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle misure introdotte.
Pur tenendo conto che il sistema di appello dell’OMC è di fatto paralizzato a causa dell’ostruzionismo statunitense che dal 2016 rifiuta di nominare un giudice nell’Appelate Body, si tratta comunque di uno sviluppo di grande rilievo che si inserisce nel solco del contenzioso già avviato dalla Cina dinnanzi al DSB dapprima nel 2018, contro le misure ex Section 301 dichiarate poi dal Panel contrarie al GATT (cfr WT/DS543/R) e, più recentemente, nel 2025 contro i dazi imposti ai sensi dell’IEEPA, in relazione ai quali il Panel non si è tuttavia ancora pronunciato (DS633).
Il Brasile, destinatario di due distinte azioni ai sensi della Section 301 che prevedono dazi aggiuntivi del 25% su alcune categorie di prodotti e del 12,5% su altre, sostiene che tali misure violino il GATT 1994; in particolare:
- il dazio del 25%, al momento applicato solo al Brasile, sarebbe incompatibile con la clausola della nazione più favorita, poiché non garantisce ai prodotti brasiliani lo stesso trattamento tariffario riservato a prodotti similari originari di altri Membri dell’OMC;
- più in generale, le misure contrasterebbero con l’Articolo II, paragrafo 1, lett. (b) del GATT, in quanto impongono aliquote tariffarie superiori rispetto a quelle stabilite nella “United States’ Schedule of Concessions” allegata al GATT;
- contrasterebbero con l’Articolo 23 del Dispute Settlement Understanding (“DSU”), essendo state adottate dagli Stati Uniti al di fuori del sistema multilaterale di risoluzione delle controversie previsto dall’OMC.
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