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CBAM E SPAZIO ECONOMICO EUROPEO: NORVEGIA E ISLANDA INCORPORANO IL REGOLAMENTO CBAM

Studio Legale Padovan

Il 25 settembre 2026 il Comitato misto SEE ha adottato la Decisione n. 283/2026, che incorpora il Regolamento (UE) 2023/956 (come modificato dal Reg. UE 2025/2083) nell’Allegato XX dell’Accordo SEE, e la Decisione n. 287/2026, che regola l’accesso ai sistemi informatici e gli assetti finanziari. Il Liechtenstein è esplicitamente escluso da entrambe.

Si tratta di una svolta nell’architettura del Carbon Border Adjustment Mechanism: il CBAM si applicherà anche alle importazioni nei territori doganali di Norvegia e Islanda. Chiunque importi merci CBAM in questi paesi dovrà ottenere l’autorizzazione come dichiarante, acquistare certificati CBAM e presentare la dichiarazione annuale, esattamente come già avviene per le importazioni nell’UE.

Di seguito, gli aspetti più rilevanti per gli operatori.

I. Il quadro attuale: perché Norvegia e Islanda erano escluse

Attualmente le merci originarie di Norvegia e Islanda sono escluse dall’ambito applicativo del CBAM in quanto entrambi i paesi partecipano già all’EU ETS. Il Regolamento, infatti, include tali Paesi all’interno dell’Allegato III, che enumera i paesi terzi esonerati dal meccanismo per evitare una doppia imposizione del carbon price. Con le decisioni del 25 settembre 2026, questo assetto è destinato a cambiare radicalmente.

II. Importare in Norvegia e Islanda: le nuove regole

Il CBAM si applicherà anche alle importazioni in Norvegia e Islanda, secondo il calendario differenziato previsto per gli Stati EFTA interessati.

La novità centrale è che il CBAM non sarà più solo un meccanismo ai confini dell’UE: chiunque importi merci CBAM (acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno, elettricità) nel territorio doganale norvegese o islandese, qualora ricorrano le condizioni di applicabilità del meccanismo, sarà soggetto agli obblighi previsti dal regime. Tali obblighi comprendono, secondo le disposizioni applicabili, l’autorizzazione come dichiarante CBAM, gli adempimenti dichiarativi e l’acquisto e la restituzione dei certificati CBAM.

Norvegia e Islanda vengono contestualmente eliminate dall’Allegato III del Regolamento, cessando di essere paesi esclusi dall’ambito applicativo.

2.1 Nessuna doppia imposizione per le merci già sdoganate in area SEE

La Decisione 283/2026 introduce una specifica tutela: le merci già immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione o di uno Stato EFTA non saranno assoggettate nuovamente al CBAM in caso di successiva importazione nell’altro territorio, alle condizioni previste dalla decisione e purché sia possibile dimostrare che le merci sono già state immesse in libera pratica nel territorio doganale interessato.

A tal riguardo, le Q&A della Commissione indicano per tali importazioni l’utilizzo del codice documento TARIC Y423 (“Goods that have already been released for free circulation within the customs territory of an EEA EFTA State”) a decorrere dal 1° gennaio 2027.

2.3 Accesso ai sistemi e obblighi finanziari

La Decisione 287/2026 garantisce a Norvegia e Islanda l’accesso al Registro CBAM e alla Common Central Platform, gli stessi strumenti che verranno utilizzati dai dichiaranti CBAM UE per la gestione dei certificati.

III. Timeline di applicazione: un anno di ritardo rispetto all’UE

Le decisioni subordinano la propria entrata in vigore al completamento delle notifiche costituzionali ex art. 103(1) dell’Accordo SEE, ancora pendenti al momento dell’adozione.

Sul piano sostanziale, la Decisione 283/2026 prevede esplicitamente un regime temporale diverso e più favorevole rispetto a quello applicabile agli operatori UE:

ObblighiUENorvegia/Islanda
Autorizzazione dichiaranti e registro1° gennaio 20261° settembre 2026
Regime definitivo completo1° gennaio 20261° gennaio 2027
Prima dichiarazione annuale30 settembre 2027 (per il 2026)Presumibilmente 30 settembre 2028 (per il 2027)
Avvio vendita certificati1° febbraio 20271° febbraio 2027

La conseguenza pratica è significativa: per l’anno 2026, gli operatori che importano merci CBAM in Norvegia e Islanda non saranno soggetti agli obblighi finanziari del regime definitivo per le importazioni effettuate in tale anno. Non sarà quindi richiesto l’acquisto di certificati CBAM per le importazioni del 2026, fermi restando gli eventuali obblighi anticipati di autorizzazione, registrazione o comunicazione previsti dalle disposizioni applicabili.

Il meccanismo di carbon pricing sulle importazioni nei territori EFTA scatterà integralmente solo a partire dal 1° gennaio 2027, subordinatamente all’entrata in vigore delle decisioni e delle relative disposizioni.

Conclusioni

Le Decisioni 283/2026 e 287/2026 ampliano l’area di applicazione del CBAM oltre i confini dell’Unione europea. Per gli operatori che importano merci CBAM in Norvegia o Islanda, l’impatto finanziario è previsto a partire dal 1° gennaio 2027: ciò che fino ad oggi non comportava gli obblighi finanziari del CBAM diventerà soggetto agli adempimenti previsti per le importazioni nell’UE,con un differimento di un anno rispetto all’avvio del regime definitivo nell’Unione.

È essenziale monitorare il completamento dell’iter di entrata in vigore e aggiornare tempestivamente le procedure doganali e i sistemi di compliance.

Lo Studio Legale Padovan continuerà a monitorare gli sviluppi normativi in materia e rimane a disposizione per assistere gli operatori nella gestione degli adempimenti CBAM.

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