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Dazi USA: adottate (e sospese) le contromisure dell’Unione Europea

Studio Legale Padovan

Il 14 aprile, in risposta all’introduzione del dazio ad valorem del 25% sui prodotti di alluminio e acciaio da parte degli Stati Uniti (vedi post) la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 (“Reg. 2025/778”) attraverso il quale ha modificato le misure tariffarie già adottate in analoghe circostanze nel 2018 e nel 2020 (più volte sospese) e  ha introdotto nuove misure tariffarie su ulteriori beni.

Le misure, che prevedevano l’imposizione di dazi su determinati prodotti statunitensi a partire dal 15 aprile, sono state sospese lo stesso giorno fino al 14 luglio 2025 con il Regolamento di esecuzione(UE) 2025/786 della Commissione. Tale decisione, già annunciata dalla Commissione la settimana prima, è stata presa in risposta alla sospensione per 90 giorni da parte degli Stati Uniti, delle c.d. tariffe “reciproche” imposte nei confronti dei paesi elencati nell’Allegato I dell’E.O. 14257 del 2 aprile 2025 (vedi post).

Il Reg. 2025/778 mira a riorganizzare e modificare le misure tariffarie in vigore nei confronti di molteplici prodotti originari degli Stati Uniti. Sono stati infatti ridotti o eliminati i dazi aggiuntivi su 70 prodotti statunitensi, suddivisi in 30 sottovoci, rispetto alle misure adottate nel 2018 e nel 2020. Tra i beni interessati figurano whisky, etanolo, carta, tessili, prodotti di abbigliamento, articoli per la casa e vari manufatti. Nel dettaglio, 66 prodotti (29 sottovoci) vedono i dazi ridotti al 25% (dal 35% o 50%), mentre 4 voci relative ai whisky (codice NC 2208.30) sono state escluse dall’elenco.

Dunque, a seguito di tale intervento normativo, le misure adottate dall’Unione europea nei confronti degli Stati Uniti risultano essere ad oggi le seguenti:

  • Misure tariffarie già previste dal Regolamento (EU) 2018/886: dazio ad valorem all’importazione sui prodotti originari degli Stati Uniti contenuti nell’Allegato I del Regolamento. Gli Allegati I e II del Regolamento (UE) 2018/886 sono stati sostituiti dal Reg. 2025/778 attraverso l’introduzione di un singolo allegato contenente tutti i prodotti soggetti all’aliquota del 10% o 25%, a seconda del bene interessato. Tale Allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle voci 1006 (riso), 7222 (barre e profilati di acciaio inossidabili), 8543 (Macchine ed apparecchi elettrici). Tali misure si applicherebbero a partire dal 15 aprile 2025, ma risultano sospese fino al 14 luglio 2025.
  • Nuove misure tariffarie previste dal Regolamento (UE) 2025/778 (la cui applicabilità è in ogni caso sospesa fino al 14 luglio 2025):
    • Dazio supplementare ad valorem del 25% sui prodotti di cui all’Allegato II, a decorrere dal 16 maggio 2025. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 2603 (Minerali di rame e loro concentrati), 7306 (Altri tubi, tubi e profilati cavi per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati, di ferro o di acciaio),  7610 (Costruzioni e parti di costruzione per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni); 8211 (Coltelli e loro lame) e 8302 (Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni).
    • Dazio supplementare ad valorem del 25% sui prodotti di cui all’Allegato III, a decorrere dal 16 maggio 2025. Tale allegato contiene, inter alia, molteplici beni di cui alle seguenti voci: 0207 (Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate), 0209 (Tè, anche aromatizzato), 3307 (Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toeletta) e 6104 (Abiti)
    • Dazio supplementare ad valorem del 25% sui prodotti di cui all’Allegato IV, a decorrere dal 1° dicembre 2025. Tale allegato contiene, ad oggi, i beni di cui ai seguenti codici: NC 0802.11.10 (Mandorle), 0802.11.90 (Altra frutta secca); 0802.12.10 (Mandorle sgusciate amare), NC 0802.12.90 (altre) 1201.90.00 (altre fave di soia, anche frantumate).
  • Misure tariffarie già previste dal Regolamento (UE) 2020/502. dazio ad valorem all’importazione dei seguenti prodotti originari degli Stati Uniti: NC 9613 80 00 (accendini e accenditori, dazio ad valorem del 20%), NC 3926 30 00 (Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, dazio ad valorem del 7%) e NC 9504 40 00 (Carte da gioco, dazio ad valorem del 4,4%). L’applicabilità di tali misure è sospesa fino al 14 luglio 2025.

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