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International litigation pill – Maggio 2025, n.1: Libertà di stabilimento e legge applicabile agli atti societari

Studio Legale Padovan

Libertà di stabilimento e legge applicabile agli atti societari: la Cassazione si allinea alla CGUE

Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 2025, n. 11964

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11964 del 7 maggio 2025, ha affrontato una questione centrale nel diritto internazionale privato: la determinazione della legge applicabile agli atti di gestione di una società formalmente costituita all’estero, ma avente il proprio oggetto principale in Italia. La vicenda ha origine da una società lussemburghese, già costituita in Italia come S.r.l., che, pur avendo trasferito la sede legale in Lussemburgo e assunto forma lussemburghese, aveva in Italia il proprio oggetto principale, i.e., manteneva la totalità del proprio patrimonio, consistente in un importante complesso immobiliare sito a Roma.

La controversia nasce dal conferimento, da parte dell’amministratore unico lussemburghese, di una procura generale a un soggetto terzo: tale procura risulta in violazione dell’art. 2381 co. 2° c.c., in forza del quale la delega da parte di un amministratore delle proprie funzioni può essere unicamente prevista nei confronti di un membro del Consiglio di amministrazione.

Il procuratore cedeva il complesso immobiliare a due società italiane e la società lussemburghese ha contestato l’atto, sostenendo (i) l’applicazione della legge italiana agli atti di gestione della società ex art. 25 l. 218/1995 e di conseguenza; (ii) la nullità della procura ex art. 2381 c.c.. Infatti, ai sensi dell’art. 25 le società sono regolate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento ci costituzione ma si applica la legge italiana se ivi è situato il proprio oggetto principale

Giunta la causa innanzi alla Corte di Cassazione, questa rimetteva la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, interrogandola circa la compatibilità di tale approccio con la libertà di stabilimento sancita dagli articoli 49 e 54 TFUE, ai sensi dei quali una persona fisica o giuridica ha la facoltà di stabilirsi in uno Stato membro dell’Unione senza restrizioni, anche indirette. La Corte di Giustizia chiariva che l’applicazione dell’art. 25 l. 218/1995 nel caso di specie non risultava compatibile con la libertà di stabilimento, rinviando al giudice italiano per la determinazione della legge applicabile alla procura nel caso di specie.

La Cassazione ha dunque affermando che – dal momento che nel caso di specie l’applicazione della legge italiana osta alla libertà di stabilimento delle persone giuridiche – la validità della procura doveva essere valutata secondo la legge dello Stato in cui si è perfezionato il processo di costituzione della società, i.e., il diritto societario lussemburghese

La sentenza in esame rappresenta quindi un importante intervento di chiarimento circa il rapporto tra norme nazionali di diritto internazionale privato e principi fondamentali del diritto dell’Unione, rafforzando la tutela della libertà di stabilimento e ponendo un limite all’applicazione extraterritoriale del diritto societario interno.

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