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International litigation pill – Maggio 2025, n.2: Autonomia delle istituzioni arbitrali e limiti all’intervento statale

Studio Legale Padovan

Autonomia delle istituzioni arbitrali e limiti all’intervento statale: la decisione della High Court di Singapore

SGHC 31[2025], DMZ c. DNA

La High Court sancisce il principio di minimo intervento statale nei procedimenti arbitrali: non c’è giurisdizione statale in relazione alla una richiesta di annullamento di una decisione resa dalla cancelleria di un’istituzione arbitrale

Con recente pronuncia la High Court di Singapore è intervenuta in relazione ai rapporti tra la giurisdizione statale e le istituzioni arbitrali, stabilendo di non poter annullare un atto reso dalla cancelleria del Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”).

Questi i principali fatti della causa. La società DNA depositava in data 24 giugno 2024 una Notice of Arbitration presso il SIAC nei confronti della società DMZ. Il 3 luglio 2024 si realizzavano una serie di interlocuzioni preliminari tra il SIAC e DNA e, solo in quella data, la cancelleria dell’istituzione arbitrale considerava avviato il procedimento arbitrale. Tuttavia, dal momento che in detto lasso di tempo era intercorsa la prescrizione del diritto fatto valere da DNA, su istanza di quest’ultima, la cancelleria provvedeva a rettificare la data di inizio del procedimento arbitrale. DMZ agiva innanzi alla High Court di Singapore chiedendo l’annullamento di tale rettifica.

La corte ha rigettato il ricorso. La High Court ha stabilito di non avere giurisdizione circa la richiesta di DMZ: in linea con il principio giurisprudenziale di minimo intervento delle corti statali nei procedimenti arbitrali, i giudici statali hanno facoltà di intervenire solo se ciò è previsto ex lege, cosa che nel caso di specie non è. In aggiunta, DMZ è contrattualmente vincolata al rispetto delle SIAC Rules, che prevedono la rinuncia ad impugnare le decisioni della cancelleria SIAC.

In ogni caso, la High Court ha stabilito le SIAC Rules non proibiscono espressamente alla cancelleria SIAC di rettificare le proprie decisioni.

La pronuncia esaminata presenta dunque un netto favor arbitrale. Da un lato conferma l’importanza del principio di minimo intervento della giurisdizione ordinaria mentre dall’altro lato viene incontro ad esigenze di celerità dei procedimenti arbitrali, di economia processuale e, in ultima analisi, di buona amministrazione della giustizia. 

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