Il 20 maggio 2025 è stato pubblicato il c.d. diciassettesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa. In particolare è stato adottato il Regolamento (UE) 2025/932 (“Reg. 2025/932”), che modifica il Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) e il Regolamento (UE) 2025/933 (“Reg. 2025/933”), che modifica il Regolamento (UE) 269/2014 (“Reg. 269/2014”).
Nella medesima data, sono stati inoltre pubblicati il Regolamento (UE) 2025/958 (“Reg. 2025/958”), che modifica il Regolamento (UE) 2024/1485 (“Reg. 2024/1485”), il quale impone misure restrittive in risposta alla situazione repressiva interna in Russia, e il Regolamento (UE) 2025/964 (“Reg. 2025/964”) insieme al Regolamento di esecuzione (UE) 2025/965 (“Reg. 2025/965”) che modificano il Regolamento (UE) 2024/2642 (“Reg. 2024/2642”), relativo alle attività destabilizzanti esterne russe.
I. XVII pacchetto
a. Restrizioni soggettive
Con il XVII pacchetto sono stati ampliati, anzitutto, gli elenchi di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive di carattere soggettivo.
In particolare, ai sensi del Reg. 2025/933 sono state elencate 17 nuove persone fisiche e 58 nuove entità nell’allegato I del Reg. 269/2014 – si ricorda sul punto che, ai sensi dell’art. 2 del Reg. 269/2014, sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti ai soggetti designati ai sensi di tale allegato e, al contempo, è fatto divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di dette persone ed entità.
Come ormai di consueto, anche in ottica antielusiva il legislatore unionale non ha designato solo entità russe, bensì anche:
- 6 entità cinesi/di Hong Kong;
- 4 entità ucraine;
- 2 entità emiratine;
- 1 entità bielorussa;
- 1 entità turca, e
- 1 entità israeliana.
Tra i vari designati, spiccano soprattutto nominativi come quello di Alexey Nikolaevich Vyaznikov, General Director di JSC Central Research Institute “Elektron” (entità russa già inserita nella “Entity List” statunitense), Konstantin Yuryevich Nikolayev, imprenditore russo che ha investito in diversi settori, tra cui anche aziende vinicole italiane, e Joint Stock Company “Novosibirsk Instrument Making Plant”, società russa connessa al gruppo Rostec.
Per quanto riguarda invece il Reg. 833/2014, sono state aggiornate due importanti liste: l’allegato IV e l’allegato XLII.
L’allegato IV, in particolare, riporta le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi cui è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie elencati nell’allegato VII del Reg. 833/2014. Ai sensi del nuovo Reg. 2025/932, sono state inserite 31 nuove entità nel citato allegato IV, mentre è stata delistata una sola entità cinese.
Tra i nuovi soggetti elencati nell’allegato IV, se ne segnalano 5 stabiliti in Turchia, 3 in Vietnam, 2 negli Emirati Arabi Uniti, uno in Serbia e uno in Uzbekistan, oltre ai 18 soggetti russi.
Per quel che riguarda, invece, l’allegato XLII, lo stesso riporta le navi cui è vietato, inter alia, dare accesso ai porti e alle chiuse unionali ai sensi dell’art. 3 vicies del Reg. 833/2014. Proprio al fine di combattere il fenomeno della c.d. “flotta ombra” russa, la quale, secondo il Considerando 7 del Reg. 2025/932 permette alla Russia di aggirare le sanzioni unionali e di garantirsi introiti vitali per il proprio sforzo bellico, ben 189 nuove navi sono state inserite nel citato allegato XLII; allo stesso tempo, sono state aggiornate e modificate le informazioni di identificazione di 15 navi già precedentemente elencate nell’allegato XLII.
b. Restrizioni merceologiche
Dal punto di vista merceologico, il Reg. 833/2014 è stato modificato dal Reg. 2025/932. Il nuovo Regolamento ha introdotto alcune modifiche all’elenco dei prodotti soggetti a restrizioni contenuto nell’allegato VII e ha prorogato la scadenza dell’esenzione prevista per i beni elencati nell’allegato XXIX.
Prodotti c.d. quasi-duali
Sono state anzitutto apportate modifiche all’Allegato VII del Reg. 833/2014, che elenca i prodotti c.d. quasi duali la cui esportazione, vendita e/o trasferimento in Russia sono vietati. In particolare:
- è stata meglio precisata la dicitura di cui alla voce di controllo relativa alle “Unità di controllo numerico per macchine utensili e macchine utensili ‘a controllo numerico’”; e
- sono stati aggiunti ulteriori beni tra i “materiali energetici e precursori”, quali: “Boro” (NC 2804.50.10), “Clorati di sodio” (NC 2829.11.00), “Altri clorati” (NC 2829.19.00) , “Polveri a struttura non lamellare” (NC 7603.10.00) “Polveri a struttura lamellare; pagliette” (NC 7603.20.00) e “Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri” (NC 8104.30.00). Inoltre, sono stati aggiunti ulteriori beni tra le “Parti, assiemi e componenti di macchine o apparecchi”, quali: “Cuscinetti ad aghi (a rullini), compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli ad aghi” (NC 8482.40.00), “Sfere, cilindri, rulli ed aghi” (NC 8482.91), “Alberi filettati a sfere o a rulli” (NC 8483.40.30) “Serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; altre” (NC 8484.90.00) e “Altri strumenti, apparecchi e macchine per la misura o il controllo di grandezze geometriche” (NC 9031.80.20). Sul punto segnaliamo che, ad eccezione del “Boro”, delle “Polveri a struttura non lamellare”, delle “Polveri a struttura lamellare; pagliette” e dei “Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri”, gli altri beni risultavano già listati nell’allegato XXIII del Regolamento (UE) 833/2014. L’inserimento nell’allegato VII estende quindi a tali beni le maggiori restrizioni previste dall’art. 2 bis del Regolamento per i prodotti c.d. quasi duali (in primis in divieto di transito attraverso il territorio russo).
Proroga dell’esenzione prevista dall’art. 3 quindecies, p. 6, l.c.)
L’esenzione ai divieti di cui all’art. 3 quindecies del Reg. 833/2014, la quale consente il trasporto via nave verso il Giappone, l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 sito in Russia, è stata prorogata al 28 giugno 2026.
II. Misure restrittive in risposta alla situazione repressiva interna in Russia
Con il nuovo Reg. 2025/958 sono state inserite 28 nuove persone fisiche nell’allegato IV del Reg. 2024/1458 – si ricorda a proposito che le persone elencate in tale allegato sono soggette a misure di congelamento assimilabili a quelle di cui al Reg. 269/2014.
III. Misure restrittive in risposta alle attività destabilizzanti della Russia.
Il Regolamento 2024/2642, che per l’appunto impone misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia, è stato modificato anzitutto dal Reg. 2025/964 che ha introdotto i seguenti divieti:
- ai sensi del nuovo art. 1 bis, è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni relative ai beni materiali quali navi, aeromobili, beni immobili, porti, aeroporti, ed elementi fisici di reti digitali e di comunicazione, elencati all’allegato III o concernenti tali beni;
- ai sensi del nuovo art. 1 ter, è vietato effettuare operazioni con enti creditizi e finanziari stabiliti al di fuori dell’Unione elencati nell’allegato IV;
- ai sensi del nuovo art. 1 quater, è vietata la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato V.
Ad oggi, tuttavia, i citati allegati III, IV e V del Reg. 2024/2642 sono vuoti.
In secondo luogo, il Reg. 2025/965 ha inserito 21 nuove persone fisiche e 6 entità nell’allegato I del Reg. 2024/2642 – alle stesse si applicano ora, pertanto, misure di congelamento essenzialmente identiche a quelle di cui al Reg. 269/2014.
A tal proposito, si segnala, la designazione di due cittadini tedeschi e di un cittadino russo-estone, oltre alle designazioni di altri soggetti extra-UE, ma non russi, come una società britannica, due cittadini moldavi, un cittadino camerunense e un cittadino del Togo.
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