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RESPONSABILITA’ 231: LA MANCATA ADOZIONE DEL MODELLO NON È SUFFICIENTE A DIMOSTRARE LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE

Studio Legale Padovan

Con la sentenza n. 34744/2026 la Corte di Cassazione (Terza Sezione penale) è tornata a pronunciarsi sui criteri di imputazione della responsabilità amministrativa da reato ai sensi del D.lgs. 231/2001, confermando l’orientamento secondo il quale la mancata adozione del Modello 231 non è sufficiente per l’accertamento della c.d. colpa di organizzazione.

La vicenda

Nell’ambito di un procedimento penale instaurato dinanzi al Tribunale di Palermo nel quale venivano contestati i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 del D.lgs. 74/2000), nonché favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), due società, tra gli altri soggetti coinvolti, venivano ritenute responsabili dell’illecito amministrativo dipendente da reato di cui all’art. 24 del D.lgs. 231/2001, in relazione al reato di cui all’art. 640-bis c.p.

Le condanne venivano confermate anche in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo.

I successivi ricorsi per Cassazione, proposti da tutti gli imputati, sono stati dichiarati inammissibili ma la pronuncia in esame rileva per le argomentazioni sviluppate dai giudici di legittimità nell’esaminare alcune delle doglianze sollevate dalle due società collegate alla responsabilità ex D.lgs. 231/2001.

Colpa di organizzazione e ruolo del Modello 231

La Corte di Cassazione, dopo aver ricordato che la responsabilità per fatto proprio dell’ente (e non per fatto altrui) può essere autonomamente accertata (anche quando il reato presupposto sia estinto per prescrizione) purché il giudice verifichi incidentalmente la sussistenza del fatto di reato, sottolinea la necessità di individuare, per evitare profili di responsabilità meramente oggettiva, elementi indicativi della c.d. “colpa di organizzazione”.

Questo requisito soggettivo, infatti, secondo i giudici di legittimità “ha la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione “colpevole” (ovvero rimproverabile) della regola cautelare”; proprio l’importanza attribuita alla colpa di organizzazione conduce ad affermare (ribadendo quanto già statuito dalla Quarta Sezione con la sentenza n. 32899/2021, Castaldo) che la mancata attuazione e l’inefficace attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.lgs 231/2001 (i “Modelli 231”) non possa assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente ma integri “una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale però va specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa”.

Per muovere una contestazione alla persona giuridica deve quindi essere dimostrato che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato ed è proprio il riscontro di un tale deficit organizzativo, causalmente collegato alla commissione del reato-presupposto – come evidenziato dai giudici della Terza Sezione – “a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo”. Di tali principi di diritto, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha fatto buon governo nel caso di specie, valutando nel complesso tutti gli elementi fondanti la responsabilità da reato dell’ente (precisamente: la riconducibilità del reato-presupposto ad un soggetto apicale che aveva violato la normativa penale con una condotta fraudolenta finalizzata al conseguimento di un’utilità per la società; la mancata predisposizione e attuazione dei Modelli 231; il deficit organizzativo, dimostrato, fra l’altro, dalla mancata predisposizione di un adeguato sistema di controllo contabile e di verifica delle attività oggetto di attenzione nel procedimento penale).

Nell’ambito della stessa pronuncia, la Corte di Cassazione, reputando corretta l’entità della sanzione irrogata sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, conferma inoltre l’importanza, ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria (e non invece di quella interdittiva), del comportamento post-factum dell’ente (nel caso di specie rappresentato dall’adozione postuma – e comunque anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – del Modello 231).

Conclusioni

La pronuncia in esame ribadisce con forza l’importanza centrale che la colpa di organizzazione deve assumere, quale elemento costitutivo tipico dell’“illecito 231”, nel percorso di accertamento della responsabilità dell’ente, non potendosi fondare una contestazione nei confronti di quest’ultimo sulla mera constatazione dell’assenza, inidoneità o inefficace attuazione del Modello 231; d’altro canto, potendo la Società, a fronte di una contestazione, dimostrare l’assenza della colpa di organizzazione, è fondamentale che l’adozione del Modello 231 non costituisca un adempimento solo formale e che l’ente abbia effettivamente adottato presidi e meccanismi di controllo idonei a prevenire il rischio-reato.

Infine, nell’ottica di attenuare possibili conseguenze sul piano sanzionatorio a carico dell’ente, la sentenza valorizza l’importanza di assumere iniziative rimediali anche a seguito di una formale contestazione.

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