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SANZIONI UE CONTRO LA RUSSIA: LA CGUE CHIARISCE IL DIVIETO DI RADIODIFFUSIONE E SI DISCOSTA DALLE FAQ DELLA COMMISSIONE

Studio Legale Padovan

Il 2 luglio 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito, “CGUE”) si è pronunciata nella causa C-67/25, in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken tedesco. La sentenza fornisce importanti chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 2 septies, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014” o il “Regolamento”), che impone il divieto di radiodiffusione nell’Unione europea (“UE”) dei contenuti provenienti dalle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell’Allegato XV del Regolamento.

La decisione riguarda, in particolare, la nozione di “operatore” ai fini dell’applicazione di tale divieto. La Corte chiarisce che essa comprende anche le persone fisiche che diffondono i contenuti vietati attraverso un sito internet finanziato esclusivamente mediante contributi volontari di terzi, indipendentemente dal carattere commerciale o meno dell’attività svolta, e prende espressamente le distanze dall’interpretazione contenuta nelle “Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014” (“FAQ”) della Commissione europea.

Fatto

Il procedimento trae origine da un’indagine penale avviata in Germania nei confronti di tre persone fisiche accusate di avere pubblicato su un sito internet, nel corso del 2023, quattro video provenienti da Russia Today Germany (RT Deutschland), soggetto inserito nell’Allegato XV del Reg. 833/2014. L’accesso al sito era gratuito, ma gli utenti erano invitati a sostenerne l’attività mediante offerte volontarie; tra aprile 2022 e agosto 2023 i gestori avevano così ricevuto donazioni per oltre 60.000 euro.

Il giudice tedesco dubitava che tali soggetti potessero essere qualificati come “operatori” ai sensi dell’articolo 2 septies del Regolamento, richiamando le FAQ della Commissione europea, secondo cui tale nozione sembrerebbe riferirsi esclusivamente ai soggetti che esercitano un’attività commerciale o professionale di diffusione di contenuti.

Alla luce di tali dubbi, il Landgericht Saarbrücken ha sottoposto alla CGUE il seguente quesito pregiudiziale: “Se l’articolo 2 septies, paragrafo 1, del [regolamento n. 883/2014] debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di “operatori”, ai sensi di tale disposizione, anche le persone fisiche che, attraverso un sito [Internet] da esse gestito, generano introiti unicamente sotto forma di contributi volontari di terzi (offerte o donazioni)”.

Diritto

La Corte risponde affermativamente alla questione pregiudiziale.

Richiamando la propria costante giurisprudenza, la CGUE ricorda anzitutto che una disposizione del diritto dell’Unione deve essere interpretata tenendo conto del suo tenore letterale, del contesto nel quale si inserisce e delle finalità perseguite dalla normativa di cui fa parte.

Sotto il profilo letterale, la Corte osserva che il Reg. 833/2014 non definisce la nozione di “operatore” e che, nella maggior parte delle versioni linguistiche del Regolamento, tale termine non è accompagnato dall’aggettivo “economico”. In assenza di una definizione normativa, la CGUE richiama il significato abituale del termine nel linguaggio corrente, secondo cui per “operatore” deve intendersi “qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un’apparecchiatura o un insieme di apparecchiature o che è incaricata di eseguire determinate operazioni tecniche”.

La Corte affronta poi espressamente il contenuto delle FAQ della Commissione europea, secondo cui il divieto si applicherebbe esclusivamente ai soggetti che esercitano un’attività “commerciale o professionale”. Secondo la CGUE (nonché come pressoché pacifico), tali FAQ costituiscono un mero documento di lavoro privo di forza vincolante e non possono restringere l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 2 septies introducendo un requisito non previsto dal testo del Regolamento.

Anche il contesto normativo conferma tale interpretazione. La Corte osserva infatti che, quando il legislatore unionale ha inteso limitare l’applicazione di una misura restrittiva ai soli “operatori economici”, lo ha fatto espressamente, come avviene in altre disposizioni del Reg. 833/2014. L’assenza di tale qualificazione nell’articolo 2 septies dimostra pertanto la volontà di attribuire alla nozione di “operatore” una portata più ampia.

Infine, la Corte evidenzia che tale interpretazione è coerente con le finalità perseguite dal Regolamento. Limitare il divieto ai soli operatori economici consentirebbe infatti ai soggetti privi di scopo di lucro di diffondere liberamente i contenuti propagandistici provenienti dagli organi di informazione russi inseriti nell’Allegato XV, compromettendo l’obiettivo di contrastare la disinformazione e di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Unione. Per la stessa ragione, la Corte precisa che il divieto non dipende né dalle modalità di finanziamento del sito internet né dalla durata della diffusione dei contenuti, poiché un’interpretazione diversa favorirebbe facili elusioni della normativa.

Conclusioni

Con questa sentenza, la CGUE interpreta in senso più ampio rispetto alla Commissione la portata soggettiva del divieto previsto dall’articolo 2 septies del Reg. 833/2014, chiarendo che la nozione di “operatore” comprende qualsiasi soggetto che diffonda i contenuti provenienti dagli organismi elencati nell’Allegato XV, indipendentemente dal carattere commerciale o meno dell’attività svolta e dalle modalità con cui essa viene finanziata.

La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto un diverso profilo, poiché la Corte conferma espressamente che le FAQ della Commissione europea, pur potendo costituire un utile strumento interpretativo nella prassi applicativa delle sanzioni, non hanno carattere vincolante e non possono introdurre limitazioni non previste dal Regolamento. Si tratta di un’importante riaffermazione del principio secondo cui l’interpretazione autentica del diritto dell’Unione spetta esclusivamente alla Corte di giustizia.

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