In data 24 giugno 2024, come meglio analizzato in questo post, è stato pubblicato il c.d. “14° pacchetto” di sanzioni contro la Federazione Russa adottato dall’Unione europea (“UE”), entrato poi in vigore il 25 giugno 2024. Tra le varie novità introdotte in tale contesto, spicca in particolare l’introduzione del nuovo art. 8 bis del Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”) relativo alla gestione delle filiali extraunionali di persone/entità UE.
Fin dall’introduzione del regime sanzionatorio UE contro la Russia, tema di particolare rilevanza è stato il ruolo delle società russe (o comunque extra UE) controllate da entità unionali.
In particolare, fino all’introduzione del 14° pacchetto, era possibile sostenere che, a certe condizioni, le persone fisiche e giuridiche, entità e/o organismi UE non fossero responsabili per le attività che le proprie controllate extraunionali intraprendevano in maniera del tutto autonoma, anche se astrattamente contrarie al disposto del Reg. 833/2014.
Il nuovo art. 8 bis cambia questo assetto; lo stesso, infatti, recita (enfasi aggiunta):
“Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi si adoperano al massimo affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento”.
Il nuovo art. 8 bis, pertanto, impone un obbligo (di mezzi e non di risultato) in capo alle entità UE di “adoperarsi al massimo” al fine di evitare che le proprie controllate extraunionali effettuino operazioni che “compromettano” le misure di cui al Reg. 833/2014. L’effettiva portata di tale disposizione è stata ulteriormente chiarita dai Considerando del nuovo Regolamento (UE) 2024/1745, che, pur non costituendo parte vincolante del Regolamento, sono tuttavia utili indicatori della volontà del legislatore nell’introdurre la disposizione in esame.
In particolare, tali Considerando chiariscono che gli operatori UE possono astrattamente incorrere in sanzioni ove non adottino tutte le misure necessarie (e.g., procedure di controllo, politiche aziendali) per evitare che le proprie filiali extra UE compromettano gli obiettivi del Reg. 833/2014. Va tuttavia ricordato che tale obbligo appare limitato solo a quegli sforzi che possano essere richiesti alle persone/entità UE a fronte del loro effettivo grado di controllo esercitato sulle proprie filiali estere.
A titolo esemplificativo, appare esclusa la responsabilità per gli operatori unionali che abbiano perduto il controllo su proprie filiali non per causa propria (e.g., in conseguenza della legislazione adottata da un Paese terzo).
L’effettiva portata del vincolo di cui al nuovo art. 8 bis deve quindi essere valutata alla luce della situazione concreta e attuale dell’operatore UE coinvolto, oltre a doversi conciliare con gli altri obblighi di due diligence che possono discendere dall’apparato sanzionatorio UE contro, inter alia, la Russia, ad esempio con riferimento a quelle entità che commercializzano ovunque nel mondo prodotti comuni ad alta priorità di cui all’allegato XL del Reg. 833/2014.
Lo Studio Legale Padovan vanta un’esperienza ultradecennale nel settore delle sanzioni economiche internazionali, è a disposizione delle imprese e degli operatori italiani e unionali per supportarli nel gestire l’attività delle proprie controllate extra UE nel rispetto dei nuovi vincoli imposti dal legislatore unionale.