L’ 8 luglio 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’obiettivo di riordinare le disposizioni nazionali che regolamentano il rilascio delle Informazioni Vincolanti sull’Origine (IVO), ha pubblicato la Circolare n. 18/2024. Con tale circolare, le Autorità doganali sostituiscono le precedenti istruzioni diramate con Circolare n. 8/D del 2013 e con le istruzioni integrative prot. 7273/RU del 2016 riguardanti il medesimo strumento.
Le IVO sono decisioni vincolanti sull’origine dei prodotti rilasciate dalle Autorità doganali unionali e ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione – CDU). Più nello specifico, attraverso lo strumento delle IVO gli operatori possono chiedere alle Autorità doganali di determinare in maniera vincolante l’origine (preferenziale o non) di un prodotto. La decisione delle Autorità sarà vincolante sia per l’amministrazione che per il richiedente.
La Circolare in commento dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le istanze per il rilascio delle IVO dovranno essere obbligatoriamente presentate all’Ufficio Origine e Valore della Direzione Dogane e non più agli Uffici territorialmente competenti. Le istanze dovranno essere presentate attraverso un modulo specifico scaricabile dal sito delle dogane (link) che, una volta compilato (secondo quanto previsto dalle istruzioni fornite dalla circolare) e firmato digitalmente, dovrà essere inviato, unitamente al documento di identità del richiedente, all’indirizzo e-mail dir.dogane.origine@adm.gov.com. In alternativa, potrà essere inviato il modello scansionato con firma autografa, unitamente al proprio documento di identità, all’indirizzo di posta certificata dir.dogane@pec.adm.gov.it.
Dal momento in cui si presenta l’istanza nelle suddette modalità, come accade ora, entro il termine perentorio di 30 giorni, ossia durante la c.d. fase preistruttoria, l’Ufficio Origine e Valore delle dogane, effettua una prima valutazione della ricevibilità della stessa. Constatata la correttezza formale dell’istanza, la stessa viene accettata ed entro 120 giorni le Autorità doganali dovranno rilasciare l’IVO. La Circolare prevede in tal senso una sensibile riduzione dei termini per il rilascio delle decisioni a 60 giorni per i soggetti richiedenti che sono AEO (operatori economici autorizzati).
Una volta rilasciate, le decisioni IVO sono vincolanti sia per l’operatore sia per l’amministrazione doganale, hanno una validità triennale e sono efficaci dal momento in cui l’operatore riceve il provvedimento. La Circolare ricorda poi che tali decisioni sono impugnabili dinnanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Roma, con le modalità previste dall’articolo 20 del D.Lgs. 546/92. Per impugnare l’IVO bisognerà notificare il ricorso all’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Dogane – entro il termine di 60 giorni dalla notifica della decisione. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, tale atto dovrà essere depositato presso la segreteria della Corte adita.
La circolare specifica, infine, che secondo quanto previsto dalla normativa vigente le IVO possono essere oggetto di revoca, di cessazione di validità e di annullamento.
In ultimo, si specifica che il titolare di un’IVO è tenuto a utilizzare la stessa per tutte le operazioni delle merci per cui è stata richiesta riportando il codice C627 e il numero identificativo IVO.
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