Il Consiglio dell’UE in data 3 luglio 2024 ha aggiornato le EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures, introducendo, inter alia, un cambiamento significativo nella definizione della nozione di proprietà.
Se precedentemente una società era da considerarsi “posseduta” da una persona fisica e/o giuridica quando quest’ultima possedeva una quota di partecipazione superiore al 50% della prima, il nuovo criterio stabilisce che è sufficiente possedere una quota di partecipazione pari o superiore al 50%.
La modifica, seppur apparentemente sottile, determina l’aumento del numero di società a cui verranno estesi gli effetti della misura del congelamento dei fondi e delle risorse economiche, laddove appunto una quota di partecipazione pari al 50% sia posseduta, direttamente o indirettamente, da soggetti sanzionati. Rimane ferma la necessità di considerare in aggregato le quote di partecipazione riconducibili a più soggetti designati.
Con questa modifica, l’Unione europea si allinea nella sostanza, sul tema della proprietà, alla c.d. 50% Rule dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti, fermo restando che l’Unione continua a dare rilievo, ai fini dell’identificazione dei soggetti indirettamente sanzionati, anche alla nozione di controllo.
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