PUBBLICATO L’AGGIORNAMENTO ALLA NOTA DI ORIENTAMENTO UE SULLE RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

Il Service for Foreign Policy Instruments (FPI) della Commissione Europea ha pubblicato una versione aggiornata e consolidata della “Nota di orientamento della Commissione sull’attuazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 833/2014”.

Si tratta di un importante strumento operativo per l’interpretazione di alcune delle misure restrittive vigenti nei confronti della Russia, con particolare riferimento al mondo bancario e finanziario. Il documento aggiornato, che reca la data del 25 agosto 2017, mantiene la struttura di risposte a domande più frequenti (FAQ) e rispetto alla precedente versione opera le seguenti modifiche:

  • inserite ex novo le FAQ da 3 a 7 nonché la FAQ n. 26 e la n. 38;
  • modificato il testo delle FAQ 1 e 2.

Con la limitata eccezione della FAQ 26, le risposte aggiunte o modificate fanno riferimento a contenuti emersi a partire dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 28 marzo 2017 nella causa C-72/15 “Rosneft”. In particolare tale pronuncia della Corte ha meglio delineato la nozione di “assistenza finanziaria”, precisando che non vi rientrano i mezzi di mero pagamento bensì le operazioni che prevedono un impegno di risorse proprie da parte degli istituti finanziari.

Di conseguenza, gli istituti finanziari non sarebbero più tenuti a richiedere separatamente una specifica autorizzazione nel caso di meri pagamenti riferibili ad operazioni commerciali che abbiano a oggetto merci a loro volta soggette a preventiva autorizzazione (a carico dell’operatore commerciale, ad es. l’esportatore).

Le “nuove” FAQ da 3 a 7 si concentrano su una serie di esempi di carattere pratico per meglio discernere l’appartenenza di determinati strumenti e determinate operazioni al concetto di “assistenza finanziaria” o meno.

Le “nuove” FAQ 26 e 38 si concentrano invece su due esempi di applicazione delle cc.dd. “sanzioni settoriali”, cioè quelle misure previste dall’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 833/2014 che non tanto mirano al congelamento di fondi di determinati soggetti russi, quanto ad impedirne o limitarne i mezzi di finanziamento (es. nuovi prestiti o crediti con scadenze superiori a 30 giorni).

In ultimo segnaliamo l’intervento operato sulla FAQ 2, che potrebbe avere un impatto assai rilevante sull’attività degli operatori bancari. Rispondendo alla domanda “In che modo le banche sono tenute a rispettare il divieto di assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 4 per i beni e le tecnologie soggetti a divieto?”, la Commissione, nella precedente versione della Nota, riteneva sufficiente che l’operatore commerciale (il mittente o il destinatario del pagamento) dichiarasse esplicitamente che i beni e le tecnologie in questione non fossero oggetto di misure restrittive, affinché la banca potesse effettuare i pagamenti con fiducia (salvo motivi di sospetto).

Nella nuova versione si precisa invece che “Se è vero che la responsabilità principale della classificazione di merci e tecnologie spetta al responsabile della spedizione o del ricevimento di tali merci, il divieto di fornire assistenza finanziaria per le merci soggette a un divieto è diverso dal divieto di esportare tali merci, e spetta alle banche. Le banche non possono basarsi sulla mera dichiarazione del proprio cliente circa il fatto che merci e tecnologie non siano oggetto di misure restrittive e devono esercitare la debita diligenza per rispettare il regolamento.

Ci riserviamo ulteriori indicazioni e approfondimenti sul tema nei prossimi giorni, anche alla luce di eventuali posizioni sul tema da parte delle competenti autorità nazionali