Dopo una lunga gestazione sono state pubblicate in data 27 marzo 2019 le “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L’UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO” della Banca d’Italia indirizzate a tutti gli intermediari finanziari e creditizi (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/index.html.).
Le disposizioni danno attuazione al D.Lgs. 21.11.2007 n. 231, modificato dal D.Lgs. 25.05.2019 n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva). Il provvedimento era stato già anticipato agli intermediari vigilati nell’aprile 2018 con un documento di consultazione.
Le disposizioni costituiscono un pilastro di notevole importanza per il complesso dei presidi antiriciclaggio che gli intermediari vigilati sono obbligati ad assicurare ponendo particolare attenzione all’approccio basato sul rischio come principio cardine che orienterà, d’ora in poi, le scelte nell’individuare, valutare, attenzionare e gestire i rischi antiriciclaggio dell’attività e le possibili aree di criticità e vulnerabilità.
A fronte della graduazione dei rischi ogni intermediario vigilato dovrà definire una specifica policy che indichi in modo analitico i processi, i controlli e le funzioni aziendali deputate ad adempiere gli obblighi antiriciclaggio.
Tra le assolute novità si segnalano:
– l’istituzione di punti di contatto centrale antiriciclaggio per tutti gli intermediari europei che prestano servizi in Italia tramite uno o più soggetti convenzionati o agenti;
– irrigidimento delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) da parte del responsabile anche senza alcun input di primo livello;
– il processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio che avverrà ora obbligatoriamente ogni anno;
– specifiche operative per i servizi di “money transfer”;
– la gestione dei flussi informativi relativi al trasferimento dei fondi (nazionali ed internazionali) con l’individuazione puntuale dell’ordinante e del beneficiario per consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari;
– l’attività delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell’Albo ex art. 106 TUB per la potenziale vulnerabilità al rischio di riciclaggio.
Le disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 anche se è fatto obbligo agli intermediari vigilati di conformarsi entro il 1° giugno 2019.
Tutte le banche (e gli altri intermediari) sono chiamate ad un vigoroso processo di assessment organizzativo interno in tempi molto brevi per porre in essere quanto previsto dalla normativa di Vigilanza particolarmente pervasiva e stringente.