In vista del webinar organizzato dallo Studio per il 4 febbraio p.v., prosegue il percorso di approfondimento delle novità di maggior rilevanza per le imprese introdotte nella riforma del regolamento Dual Use (Recast), ormai prossimo all’approvazione del Parlamento europeo, con un focus dedicato alle principali novità in materia di “intermediazione”.
Le novità in materia di intermediazione
Il nuovo regolamento dual use lascia immutata la definizione di servizi di intermediazione assoggettabili ad autorizzazione ministeriale, che ricomprende:
— la negoziazione o l’organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
— la vendita o l’acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.
Non è invece inclusa in detta definizione la sola fornitura dei servizi ausiliari (i.e. trasporto, servizi finanziari, assicurazione/ riassicurazione, pubblicità generica o promozione).
Tuttavia, conformemente a quanto previsto dal considerando (10) – secondo cui “la definizione di intermediario dovrebbe essere rivista per includere anche le persone giuridiche ed i consorzi non residenti o stabiliti in uno Stato membro dell’Unione che svolgono servizi di intermediazione dal territorio doganale dell’Unione” – viene ora estesa la definizione di intermediario per ricomprendere qualsiasi persona fisica, giuridica o consorzio che svolge servizi di intermediazione, come sopra definiti, dal territorio doganale dell’Unione nel territorio di un paese terzo.
L’art. 11 sul rilascio di autorizzazioni relative all’intermediazione riflette tale nuova (e più ampia) definizione prevedendo, ove si tratti di richiedenti non residenti/ stabiliti nel territorio doganale dell’Unione, la competenza al rilascio dell’autorizzazione dell’autorità nazionale dello Stato membro dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione.
Per quanto riguarda la disciplina sostanziale, il nuovo art. 5, similmente a quanto già previsto dal legislatore europeo del 2009, subordina ad autorizzazione i servizi di intermediazioni connessi a beni di cui all’allegato I, solo ove l’intermediario sia a conoscenza/ sia stato informato dall’autorità di un loro utilizzo vietato ai sensi della clausola di “catch-all” (e.g. utilizzo della merce collegato allo sviluppo, alla produzione ovvero alla diffusione di armi di distruzioni di massa).
Tuttavia, viene ampliata la facoltà, concessa agli Stati membri, di subordinare ad autorizzazione i servizi di intermediazione connessi ai prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco di cui all’allegato I.
A tal riguardo, il nuovo regolamento estende anche ai servizi di intermediazione le previsioni di cui all’art. 8 che, come visto (link), disciplina la facoltà, in capo agli Stati membri, di vietare ovvero assoggettare ad autorizzazione l’esportazione di beni non ricompresi nell’allegato I per motivi di sicurezza pubblica – compresa la prevenzione di atti terroristici, ovvero per considerazioni relative ai diritti umani, attraverso l’adozione di apposite liste di controllo nazionali, che verranno pubblicate dalla Commissione UE.
Secondo le nuove disposizioni, inoltre, gli intermediari (così come i fornitori di assistenza tecnica) dovranno tenere, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale e per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui ha avuto luogo l’esportazione o in cui sono stati forniti i servizi di intermediazione o di assistenza tecnica, appositi registri relativi ai servizi prestati dai quali risultino i prodotti a duplice uso che sono stati oggetto degli stessi, il periodo durante il quale i prodotti sono stati oggetto di tali servizi e la loro destinazione, oltre ai paesi interessati da tali servizi.
Merita infine un cenno l’introduzione di uno specifico modello per l’istanza autorizzativa relativa ai servizi di intermediazione/ assistenza tecnica, il cui modello è ora fornito nell’allegato IIIb al nuovo regolamento dual use.