RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA DELLE REPUBBLICHE DEL DONBASS. SANZIONI UE DEL 25/02

A seguito del primo round sanzionatorio unionale del 23 febbraio, la UE ha inasprito ulteriormente le misure con la pubblicazione di sei edizioni della Gazzetta ufficiale in data 25 febbraio. Le misure varate sono ad ampio raggio, spaziando da restrizioni merceologiche a limitazioni finanziarie.

Sospensione parziale dell’accordo in merito alla facilitazione del regime di rilascio dei visti tramite Decisione (UE) 2022/333.

Modifica del Regolamento (UE) 269/2014, che amplia la possibilità di disporre congelamento di fondi (già in essere verso determinate entità che minacciano integrità territoriale dell’Ucraina) a quelle persone fisiche e giuridiche che siano determinate condurre transazioni con gruppi separatisti nel Donbass, fornire sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione Russa, o operare in settori economici rilevanti per il governo della Russia – tra cui, il presidente della Federazione Putin e il Ministro degli affari esteri Lavrov.

Modifica del Reg. (UE) 833/2014, che dispone:

  • divieto di fornire beni dual-use ex Reg. (UE) 2021/821 e di beni “quasi dual-use” elencati in uno specifico allegato e identificati tramite codice doganale (i divieti includono assistenza tecnica o finanziaria) – ad eccezione, fra le altre fattispecie, di forniture destinate a scopi umanitari, usi medici, aggiornamenti software, dispositivi di comunicazione al consumo, sicurezza dell’informazione (ma non a vantaggio del governo e delle imprese controllate), programmi spaziali, sicurezza nucleare e marittima, reti TLC e internet, branch di entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro UE o degli USA. Previste deroghe per primarie entità russe in caso di esecuzione di contratti e mitigazioni rischi;
  • divieto di fornire beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio o nell’aviazione e industria spaziale, elencati in uno specifico allegato e identificati tramite codice doganale (i divieti includono assistenza tecnica o finanziaria). Previste deroghe per esecuzione contratti e altre fattispecie;
  • divieto di compiere molteplici attività su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario da parte di determinate entità elencate;
  • divieto di concludere accordi destinati ad erogazione di prestiti o crediti a determinate entità elencate, con eccezioni relative a prestiti oi crediti che hanno l’obiettivo di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non vietate;
  • divieto di accettare depositi di cittadini e entità giuridiche russe superiori a centomila euro, che non si applica ai depositi necessari per gli scambi non vietati di beni e servizi;
  • divieto di vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022 a cittadini ed entità giuridiche russe.