NUOVE SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA BIELORUSSIA: FOCUS SUI PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

Lo scorso 30 giugno 2024, è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006 (Regolamento Bielorussia), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. In particolare, l’obiettivo di questo nuovo pacchetto sanzionatorio è allineare il Regolamento Bielorussia alle restrizioni oggettive attualmente previste nei confronti della Russia così da contrastarne l’elusione, che in passato è stata facilitata dalla stretta integrazione delle economie dei due Paesi.

Di seguito un approfondimento sulle principali novità introdotte.

A. SANZIONI MERCELOGICHE: AUMENTO DEI PRODOTTI CONTROLLATI E ALLINEAMENTO CON LE SANZIONI NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA

  1. Ampliamento delle misure restrittive relative ai prodotti quasi-duali

In primo luogo, il Regolamento (UE) 2024/1865 ha modificato l’Allegato V bis del Regolamento Bielorussia allineandolo all’allegato VII del Regolamento (UE) n. 833/2014 (Regolamento Russia), concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

In particolare, nella parte A della nuova versione dell’Allegato V bis sono stati aggiunti numerosi prodotti c.d. quasi-duali, tra cui apparecchiature per la produzione e collaudo di circuiti stampati, motori per aeromobili e apparecchiature per la produzione e prospezione di petrolio. Inoltre, sono state aggiunte ex novo la Categoria VIII (“Varie”), la Categoria IX (“Materiali speciali e relative apparecchiature”) e la Categoria X (“Trattamento e lavorazione dei materiali”) precedentemente contenute esclusivamente nel Regolamento Russia. Per quanto riguarda la parte B, invece, i nuovi prodotti listati riguardano soprattutto merci di cui ai capitoli 84, 85 e 90 del Sistema Armonizzato (e.g. torni, trasformatori di potenza, termostati, ecc.).

  1. Nuovi prodotti controllati in esportazione

Oltre ai nuovi prodotti listati nell’Allegato V bis, il Regolamento (UE) 2024/1865 ha introdotto nuovi beni soggetti a divieti di esportazione verso la Bielorussia, che riportiamo sinteticamente di seguito:

Prodotti Rif. Normativo Grandfathering
Allegato XVIII (Beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse) Art. 1 ter ter I divieti di cui all’art. 1 ter ter non si applicano:

– All’esecuzione fino al 2 ottobre 2024 di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024;

– Per i beni di cui al codice NC 2602 (i.e. Minerali di manganese) all’esecuzione fino al 2 agosto 2024 di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024;

– Per i beni di cui alla sottovoce NC 8708 99 (i.e. parti e accessori per trattori e altre tipologie di autoveicoli) all’esecuzione, fino al 2 gennaio 2025, di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024.

Allegato XXIV (Beni e tecnologie per la navigazione marittima) Art. 1 septies quinquies /
Allegato XXV (Beni di lusso il cui valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell’allegato) Art. 1 octies bis /
Allegato XX (beni e tecnologie idonei all’uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale) Art. 1 octies quater I divieti di cui all’art. 1 octies quater non si applicano all’esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024.
  1. Nuovi prodotti controllati in importazione

Il Regolamento (UE) 2024/1865 ha introdotto anche nuovi prodotti soggetti a divieti di importazione dalla Bielorussia, che riportiamo sinteticamente di seguito:

Prodotti Rif. Normativo Grandfathering
Allegato VII (prodotti minerari) Art. 1 nonies /
Allegato XXIII (petrolio greggio) Art. 1 nonies I divieti di cui all’art. 1 nonies non si applicano fino al 2 ottobre alle operazioni una tantum per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all’esecuzione di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 23 luglio 2024 e le operazioni una tantum per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento
Allegato XXVII (beni che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate). Art. 1 novodecies bis I divieti di cui all’art. 1 novodecies bis non si applicano all’esecuzione, fino al 2 ottobre 2024, di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024
Allegato XXI e allegato XXII (oro) Art. 1 novodecies ter /
Allegato XXIX parti A, B e C (diamanti e prodotti che li contengono originari della Bielorussia, esportati dalla Bielorussia o transitati attraverso la Bielorussia) Art. 1 novodecies quater /
  1. Introduzione di divieti di transito

Similmente a quanto già previsto nel Regolamento Russia, il Regolamento (UE) 2024/1865 ha introdotto il divieto di transito attraverso il territorio bielorusso dei prodotti elencati agli allegati XVI, XIX, V bis, XVII e XIV bis (e.g. armi da fuoco, carboturbi, gru-automobili, motori, pompe, guarnizioni per freni, transistor, semiconduttori, ecc.), del Regolamento Bielorussia, nonché dei prodotti a duplice uso e delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

B. PRESTAZIONI DI SERVIZI A CONTROLLATE E MULTINAZIONALI OCCIDENTALI: ANALOGIE E DIFFERENZE CON L’ART. 5 QUINDECIES REGOLAMENTO RUSSIA

Un’altra importante novità introdotta dal Regolamento (UE) 2024/1865 è contenuta nel nuovo art. 1 undecies quater, il quale – similmente all’art. 5 quindecies del Regolamento Russia – vieta la prestazione in favore della Repubblica di Bielorussia o di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo e dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie dei seguenti servizi:

  • servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni (cfr. par. 1);
  • servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica (cfr. par. 2);
  • servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari (cfr. par. 3);
  • messa a disposizione di software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell’allegato XXVI (cfr. par. 4);
  • prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 (cfr. par. 5 a);
  • fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi da 1 a 4 (cfr. par. 5 b).

Anche in questo caso, il legislatore unionale ha previsto una grandfathering clause, ai sensi della quale è possibile continuare a fornire tali servizi se strettamente necessari per la cessazione entro il 2 ottobre 2024 di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Rispetto all’art. 5 quindecies del Regolamento Russia, si può in primo luogo notare come il legislatore – anche in virtù di una minore permeazione delle imprese unionali (o di Paesi partner) nel tessuto economico bielorusso – abbia inteso limitare l’ambito applicativo del divieto alle entità che agiscano per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia.

In proposito si evidenzia che anche il Regolamento (UE) 2024/1865 ha previsto, fino al 6 gennaio 2025, l’applicazione della c.d. eccezione infragruppo, ai sensi della quale i sopracitati divieti non si applicano alla prestazione di servizi destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato V ter (cc.dd. “Entità bielorusse eleggibili”). A seguito del 6 gennaio 2025, gli operatori unionali che intendano continuare a prestare i servizi controllati in favore delle Entità bielorusse eleggibili dovranno ottenere un’autorizzazione analoga a quella prevista dall’art. 5 quindecies, par. 10, lett. h del Regolamento (UE) n. 833/2014 (si veda art. 1 undecies quater, par. 13, lett. h) del Regolamento (UE) 2024/1865).

C. ESPORTAZIONI DI BENI SENSIBILI VERSO PAESI NON PARTNER: SCATTA L’OBBLIGO DELLA CLAUSOLA “NO BIELORUSSIA”

Al fine di ridurre il rischio di elusione delle sanzioni unionali, il novellato Regolamento Bielorussia prevede l’obbligo per gli esportatori unionali, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi di cui all’allegato V ter bis (Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Islanda) dei beni di cui agli allegati XVI, XVII, XXVIII, XXX (e.g. armi, veicoli di navigazione aerea, turboreattori, motori, torni, fresatrici, convertitori statici, spine e prese di corrente, interruttori, ecc.) del Regolamento Bielorussia e delle armi da fuoco o munizioni elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012 di inserire all’interno dei contratti una clausola che vieti al cliente la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per uso in Bielorussia (c.d. “no Belarus clause”) di tali beni (art. 8 octies del Regolamento Bielorussia). Tale obbligo non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 1° luglio 2024 fino alla loro data di scadenza.

Inoltre, a decorrere dal 2 gennaio 2025, è fatto obbligo:

  • alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano i prodotti sopraelencati di adottare misure, controlli e procedure appropriati per individuare, valutare, attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Bielorussia e di riesportazione per un uso in Bielorussia di prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XXX. Tale obbligo non si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che si limitano a vendere, fornire o trasferire tali prodotti solamente all’interno dell’Unione o ai paesi partner di cui all’allegato V ter bis del Regolamento; alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi di provvedere a che le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo e che vendono, forniscono o esportano i prodotti sopraelencati adottino misure, controlli e procedure appropriati per individuare, valutare, attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Bielorussia e di riesportazione per un uso in Bielorussia di prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’allegato XXX.

D. OBBLIGO DI “BEST EFFORT” ANCHE PER LE CONTROLLATE IN BIELORUSSIA

Infine, il Regolamento (UE) 2024/1865 ha introdotto un cambiamento di “filosofia” analogo a quello operato dal nuovo art. 8 bis del Regolamento Russia. In particolare, l’art. 8 decies del novellato Regolamento Bielorussia prevede che le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi UE “si adoperino al massimo” affinché le proprie controllate stabilite al di fuori dell’Unione non partecipino ad attività che compromettano le misure restrittive UE contro la Bielorussia.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, grazie a un’esperienza pluridecennale nell’ambito delle sanzioni economiche internazionale e al proprio network internazionale, sono pronti a supportare le aziende italiane nel gestire ogni eventuale problematica legata agli effetti delle nuove misure restrittive merceologiche adottate nei confronti della Bielorussia.