LA RAFFORZATA IMPORTANZA DEI PROGRAMMI INTERNI DI CONFORMITÀ (ICP)
Nel precedente post (link) abbiamo accennato al ruolo centrale attribuito dal Regolamento (UE) 2021/821 (‘Recast’) agli operatori nella (auto)determinazione dei rischi che il commercio di prodotti e tecnologie a duplice uso comporta per la sicurezza internazionale. Corollario di questo principio è, in certi casi e solo da parte di quegli operatori che vogliano usufruire di alcune specifiche agevolazioni autorizzative, l’attuazione di un apposito programma interno di conformità (Internal Compliance Programme – ICP).
L’articolo 12 sui nuovi tipi di autorizzazione di esportazione, infatti, chiarisce che “gli esportatori che utilizzano autorizzazioni globali attuano un ICP”, salvo che l’autorità nazionale competente lo ritenga superfluo in ragione di ulteriori informazioni di cui ha tenuto conto nel trattare l’istanza di autorizzazione.
Resta da vedere come il legislatore e le competenti autorità italiane decideranno di declinare tale istituto nello scenario nazionale. Infatti, ad oggi, nonostante l’entrata in vigore del Recast, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il nuovo decreto legislativo che dovrebbe integrare e modificare il d.lgs. del 15 dicembre 2017 n. 221, sull’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, inter alia, in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso. Tale atto normativo di adeguamento si trova attualmente in sede di finalizzazione interministeriale e pertanto, in considerazione dei tempi tecnici connessi al conferimento della delega al Governo, non sarà probabilmente pubblicato prima del mese di novembre del 2021.
Tornando all’analisi delle disposizioni unionali in tema di ICP, più rigida appare la formulazione prevista in materia di AGEU007 (di cui all’Allegato II, lettera G), parte 3, par. 3, del Recast) relativa all’esportazione intragruppo di tecnologia e di software, dove viene specificato che ogni esportatore che intenda ricorrere a questa tipologia di autorizzazione “attua” un apposito programma di conformità interno, senza che sia prevista alcuna possibilità di deroga.
Tale istituto deve interpretarsi alla luce del nuovo quadro normativo delineato dal Recast nel suo complesso. Il Considerando 7 del regolamento evidenzia, infatti, il contributo fondamentale degli operatori stessi (siano essi esportatori, intermediari o fornitori di assistenza tecnica) nel perseguimento dell’obiettivo generale dei controlli sugli scambi commerciali. Affinché gli attori del mercato possano agire in conformità al regolamento, prosegue il considerando, la valutazione dei rischi connessi alle operazioni commerciali su beni e tecnologie duali deve essere condotta, nell’ambito di apposito ICP, mediante misure di screening delle operazioni (cd. di ‘due diligence’), comprensive, tra le altre, della valutazione dei rischi connessi all’esportazione di tali prodotti e/o tecnologie verso determinati utilizzatori/ usi finali.
Concetti, questi ultimi, richiamati nella definizione contenuta nel novellato articolo 2, secondo cui il programma interno di conformità deve prevedere politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate alle dimensioni/ struttura organizzativa dell’azienda, adottate in via continuativa, che facilitino il rispetto delle disposizioni e degli obiettivi del regolamento, nonché dei termini e delle condizioni delle autorizzazioni concesse ai sensi dello stesso.
Infine, il Considerando 18 preannuncia l’introduzione di linee guida per l’attuazione dei programmi interni di conformità, che dovrebbero sostituire o aggiornare quelle pubblicate ai sensi del Regolamento (CE) n. 428/2009 (link). Tali linee guida avranno come obiettivo, da un lato, di contribuire a garantire condizioni di parità tra gli esportatori e, dall’altro, di potenziare l’applicazione efficace dei controlli. Pertanto, dovranno tener conto delle differenze di dimensioni, risorse, ambiti di attività e delle altre caratteristiche e condizioni sia degli esportatori sia delle loro controllate e partecipate, nonché delle strutture e delle norme di compliance intragruppo. Per perseguire queste finalità, gli orientamenti introdotti dalla Commissione europea mireranno a evitare l’approccio di un “modello unico valido per tutti”, al contrario promuovendo la ricerca da parte di ciascun operatore di soluzioni adatte alla propria realtà, così da favorirne sia la compliance al regime di controlli sia la competitività sul mercato.
Proprio nell’ottica di fornire una guida per un’attuazione adeguata ed efficace degli ICP, un primo passo è stato compiuto dalla Commissione con la pubblicazione, in data 15 settembre 2021, della Raccomandazione (UE) 2021/1700 sui programmi interni di conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso ai sensi del regolamento (UE) 2021/821. In particolare, si è ribadita l’importanza di approcci e pratiche comuni in materia di ICP al fine di contribuire a un’applicazione uniforme, efficiente, efficace e coerente in tutta l’UE dei controlli sull’esportazione di prodotti duali. A tal fine, le linee guida offrono un quadro di riferimento, pur non vincolante, a sostegno degli enti e organismi di ricerca nell’individuazione, gestione e mitigazione dei rischi associati al controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso, nonché nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative unionali e nazionali. Tema che tratteremo nel prossimo approfondimento.