ESPORTAZIONI DI BENI AGRICOLI, CIBO, MEDICINE E DISPOSITIVI MEDICALI IN IRAN: MECCANISMO UMANITARIO DELL’OFAC

In data 27 febbraio, gli Stati Uniti e il Governo svizzero hanno finalizzato i termini dell’accordo relativo allo Swiss Humanitarian Trade Arrangement (“SHTA”) approntato nel quadro del meccanismo umanitario annunciato dal Dipartimento del Tesoro USA lo scorso 25 ottobre. Lo SHTA ha come obiettivo quello di facilitare i pagamenti relativi alle esportazioni di beni agricoli, cibo, medicine e dispositivi medicali verso l’Iran (previa effettuazione di due diligence rafforzate sulle controparti iraniane da parte delle istituzioni finanziarie aderenti al progetto). Alcune transazioni “pilota” erano già state effettuate con successo, nel quadro dello SHTA, a fine gennaio.


Il meccanismo, gestito dal Segretariato di State svizzero per gli Affari economici (SECO), è utilizzabile dalle società soggette al diritto svizzero, che comprendono le entità possedute o controllate da soggetti non svizzeri e domiciliate in Svizzera. Nel suo comunicato stampa, l’OFAC ha ribadito la disponibilità a valutare le proposte di creazione di meccanismi umanitari simili da parte di altri governi o altre istituzioni finanziarie non statunitensi interessati. Nella stessa data, l’OFAC ha rilasciato la General License 8 (“GL8”) nonché tre FAQ (n. 821 – 826) riguardanti l’implementazione dello SHTA nonché le transazioni umanitarie con la Central Bank of Iran (“CBI”), entità subject to secondary sanctions e designata ai sensi dell’Executive Order 13224.

In particolare, la GL8 autorizza determinate transazioni umanitarie (connesse alla fornitura di beni agricoli, cibo, medicine e dispositivi medici verso l’Iran) che coinvolgano la CBI, altrimenti vietate dai Global Terrorism Sanctions Regulations e dagli Iranian Transactions and Sanctions Regulations. Come specificato nella FAQ n. 823, le entità non statunitensi attive in forniture di beni agricoli/cibo/medicine e dispositivi medicali verso l’Iran – che coinvolgano la CBI – non sono a rischio di sanzioni secondarie USA purché la transazione non coinvolga soggetti sanzionati per ragioni collegate al terrorismo internazionale o alla proliferazione di armi di distruzione di massa.