MISURE ALL’ESPORTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La nota delle Dogane n. 92645 del 19 marzo 2020 (https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5515970/comunicato+esportazioni.pdf/cb95a3d3-7b19-430a-b6e7-20d0bc0d0077) conferma che l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni all’esportazione dei dispositivi di protezione individuale di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 è l’Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
Resta salva la facoltà del Capo del Dipartimento della Protezione civile di disporre la requisizione in uso o in proprietà prevista dall’art. 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Si rammenta che l’esportazione dei dispositivi di protezione individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili) è subordinata al rilascio di un’apposita autorizzazione con decorrenza dal 15 marzo 2020.
Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/402 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:077I:FULL&from=EN), oltre a definire l’elenco dei dispositivi di protezione soggetti ad autorizzazione, la loro descrizione e i relativi codici della nomenclatura combinata (allegato I), riporta anche il modello di modulo di autorizzazione di esportazione che deve essere utilizzato dagli Stati Membri dell’UE (allegato II).