Lo scorso 26 ottobre, la Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito una nota con la quale ha richiamato l’attenzione degli operatori sulla pubblicazione, per la prima volta dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2021/821 (c.d. Regolamento Dual-Use), di una comunicazione (i.e. la Comunicazione C/2023/441 del 20.10.2023) recante l’indicazione degli elenchi nazionali di controllo notificati da taluni Stati membri, in applicazione dell’art. 9 del Regolamento Dual-Use.
Si tratta, nello specifico, degli elenchi di controllo adottati – a livello nazionale – da Spagna e Paesi Bassi, rispettivamente in data 31 maggio 2023 e 23 giugno 2023, volti a limitare l’esportazione, tra le altre cose, di macchinari per la fabbricazione di semiconduttori, di computer quantistici e di tecnologie connesse alla produzione e allo sviluppo di quest’ultimi o di loro componenti, di macchine per la fabbricazione additiva (c.d. stampanti 3D) e altre tecnologie emergenti.
In tal modo, quindi, i governi di Spagna e Paesi Bassi hanno deciso di imporre restrizioni all’esportazione di prodotti non compresi nell’Allegato I del Regolamento Dual-Use, con ciò obbligando i propri esportatori nazionali a richiedere un’autorizzazione preventiva per l’esportazione di quest’ultimi, al pari di ogni altro prodotto a duplice uso elencato nel predetto Allegato.
Tuttavia, al di là delle conseguenze che tali misure possono produrre negli ordinamenti in cui sono state adottate, la pubblicazione della comunicazione in questione può determinare effetti significativi anche in tutti gli altri Stati membri.
In virtù dell’art. 10 del Regolamento Dual-Use, infatti, gli altri Stati membri – dopo la pubblicazione di una simile comunicazione della Commissione – possono subordinare a preventiva autorizzazione l’esportazione dei medesimi prodotti inclusi negli elenchi nazionali di controllo adottati da un altro Stato membro (e resi noti nella stessa comunicazione), a condizione che l’esportatore sia stato informato dall’autorità competente (es. per l’Italia, UAMA) che i prodotti in questione “sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un utilizzo che desta preoccupazione nell’ambito della pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti terroristici, o in relazione a considerazioni in materia di diritti umani” (si veda art. 10, par. 1, Regolamento Dual-Use).
Ne consegue, dunque, la possibilità per gli Stati membri di coordinarsi nell’imposizione di misure di export control, adottate in base a esigenze strategiche maturate in seno all’Unione e non, invece, nell’ambito di quei regimi multilaterali di controllo (i.e. l’Australia Group, il Regime di non proliferazione nel settore missilistico – MTCR, il Gruppo dei fornitori nucleari – GFN, l’Intesa di Wassenaar e la Convenzione sulle armi chimiche – CWC) che – fino ad oggi – sono stati l’unica sede di negoziazione di ogni misura di controllo adottata in ambito duale.
Ulteriore sintomo, questo, di una sempre più acuta crisi del sistema multilaterale che, a partire dal dopoguerra, ha caratterizzato le relazioni internazionali a livello globale e, al contempo, di una sempre maggiore polarizzazione dei rapporti tra Stati, con inevitabili riflessi anche sul commercio di prodotti strategici. Non pare casuale, in questo senso, che la stessa Commissione europea, nell’introdurre la nota in commento, parli espressamente di “autonomous controls”, sottolineando il sorgere di una nuova fase in cui ai controlli concordati in sede multilaterale si aggiungeranno, sempre più, quelli decisi in via autonoma dai singoli Stati membri.
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