IRAN: AMPLIATO L’ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI ALLE MISURE RESTRITTIVE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 2023/1529

Il 15 maggio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/1338, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1529 (“Reg. 2023/1529”) concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Come noto, il Reg. 2023/1529 è stato adottato dall’UE nel luglio del 2023, in risposta al supporto offerto dall’Iran alla Russia nel contesto del conflitto ucraino – in particolare attraverso la fornitura di velivoli senza pilota o “droni” (“UAV” secondo l’indicazione inglese “Unmanned Aerial Vehicles“) – andando quindi ad ampliare il programma sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran come previsto dai Regolamenti (UE) 359/2011 e 267/2012.

Più precisamente, il Reg. 2023/1529 prevede sia misure restrittive di carattere merceologico, vietando di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie – elencati nell’Allegato II del medesimo Regolamento – che possano contribuire alla capacità dell’Iran di fabbricare UAV, sia misure restrittive di carattere soggettivo, determinando il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione, direttamente o indirettamente, di entità e/o persone designate nell’allegato III del medesimo Regolamento, nonché il congelamento degli asset riferibili a tali soggetti/entità ivi listati, nonché da entità da questi possedute e/o controllate. Ad oggi, tuttavia, il citato Allegato III risulta essere ancora vuoto.

Con il Regolamento (UE) 2024/1338 l’UE ha dunque inteso estendere la portata del Reg. 2023/1529, prendendo in considerazione non solo il sostegno militare dell’Iran alla Russia, ma anche il sostegno iraniano ai gruppi armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, con chiaro riferimento all’attuale situazione di instabilità in tale quadrante geografico, attraverso la fornitura di UAV e missili.

La novità più significativa apportata al Reg. 2023/1529 con il citato Regolamento (UE) 2024/1338 risulta indubbiamente essere l’ampliamento dell’elenco di beni e tecnologie utilizzabili nello sviluppo e nella produzione di UAV – di seguito riportato – sottoposti alle misure restrittive di cui all’Allegato II del Reg. 2023/1529, ai sensi dell’articolo 2 del medesimo Regolamento.

Categoria 3 Materiali elettronici

Descrizione

Codice NC

Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall’utilizzatore (FPGA), microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, analizzatori di segnale, converti- tori analogico-digitale (ADC), regolatori di tensione, codificatori video e convertitori CC/CC ex 8542.31

ex 8542.39

Amplificatori e dispositivi a “circuiti integrati monolitici a microonde” (“MMIC”) ex 8542.33

8543.70.02

Filtri RF o filtri per interferenza elettromagnetica (EMI) adatti per aeromobili ex 8548.00
Condensatori al tantalio 8532.21
Condensatori elettrolitici all’alluminio 8532.22
Condensatori a dielettrico di ceramica, a più strati 8532.24
Memorie a circuiti integrati, come segue:

1. memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories) con capacità di memoria:

a) superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; o

b) superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:

i) superiore a 1 Mbit per package; o

ii) superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;

2. memorie statiche ad accesso casuale (SRaM, Static Random access Memories) con capacità di memoria:

a) superiore a 1 Mbit per package; o

b) superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns

ex 8542.32
Cristalli piezoelettrici montati 8541.60

 

Categoria 6 — Sensori e laser

Descrizione

Codice NC

Apparecchi da ripresa per rilevazione aerea ex 9006.30
Sensori termici per apparecchi da ripresa ex 8529.90

ex 8542.39

ex 9006.91

ex 9013.80

ex 9025.80

ex 9025.90

ex 9026.80

ex 9026.90

ex 9027.50

ex 9032.10

Apparecchi da ripresa per la visione notturna 8525.83
Apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4.

[del regolamento (UE) 2021/821]

ex 8525.89

ex 9006.30

Telemetri laser avionici ex 9015.10

ex 9015.80

ex 9015.90

ex 9013.2000

ex 9013.80.00

ex 9013.90.80

ex 9031.80.20

ex 9031.80.80

ex 9031.90.00

ex 9033.00.90

“Celle primarie” o batterie aventi una densità di energia di 150 Wh/kg o più alla temperatura di 293 K (20 oC) ex 8506

Categoria 7 — Materiale avionico e di navigazione

 

Descrizione

Codice NC

Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi ex 9014.20
Antenne e riflettori di antenne per “aeromobili” ex 8517.71

ex 8529.10

Attrezzature del “sistema di navigazione via satellite”, comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS ex 8526.91

ex 8529.90

ex 8526.10

ex 8526.92

ex 8517.71

ex 8529.10

Registratori digitali di dati di volo 8543.70.04
Radar per “veicoli aerei senza equipaggio” e loro componenti appositamente concepiti

Nota: l’autorizzazione per l’esportazione comprende fra gli altri i sistemi radar seguenti: a rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce (LIDAR), avioportato da intercettazione (AI), di inseguimento del bersaglio (TT), di artiglieria contraerea (AAA), di acquisizione del bersaglio (TA), avioportato di allarme tempestivo (AEW).

ex 8526.10

ex 8529.90

Apparecchi di radionavigazione per “aeromobili” e loro componenti appositamente concepiti ex 8526.91

ex 8529.90

Apparecchiature, dispositivi o macchinari di telecomunicazione per “aeromobili” ex 8517.62

ex 8517.69

Unità di controllo di volo per “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) ex 8537.10

ex 8807.30

Unità di controllo a distanza per “veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) ex 8517.61

ex 8526.92

ex 8537.10

ex 8543.70.90

ex 8807.30

Categoria 9 — Materiale avionico e di navigazione

Descrizione

Codice NC

“Veicoli aerei senza equipaggio” (“UAV”) diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri 8806.91

8806.92

8806.93

8806.94

8806.99

Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per “aeromobili”, e loro componenti appositamente concepiti ex 8411.11

ex 8411.12

ex 8411.21

ex 8411.22

ex 8411.91

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per “aeromobili” 8407.10
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per “aeromobili” 8409.10
Motori a pistone, con accensione per compressione per “aeromobili” ex 8408.90
Servomotori per “veicoli aerei senza pilota” (“UAV”) ex 8501

ex 8807.30

Sistemi di lancio per “UAV” ex 8805.10

ex 8807.30

Apparecchiature e assiemi di supporto a terra per “UAV” ex 8807 30

Categoria 10 — Tecnologie

Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra DEFINIZIONI

Lo Studio Legale Padovan, che vanta un’esperienza ultradecennale in materia di dual use e misure restrittive UE verso Paesi terzi, è a disposizione sia per qualsiasi chiarimento e approfondimento in relazione ai nuovi obblighi, sia per supportare gli operatori commerciali e finanziari nella conduzione di analisi tecniche e nella definizione degli idonei presidi aziendali di controllo.