Il 12 marzo 2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) ha pubblicato un avviso riguardante il divieto di importazione di diamanti previsto dall’articolo 3 septdecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Regolamento Russia”).
Come noto, ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 3 septdecies, è vietato:
- a decorrere dal 1° gennaio 2024, acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e i prodotti che li contengono elencati nell’allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, del Regolamento Russia, originari della Russia o dalla Russia esportati nell’Unione o in qualsiasi paese terzo (cfr. art. 3 septdecies, par. 1);
- a decorrere dal 1° gennaio 2024, acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e i prodotti che li contengono elencati nell’allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, del Regolamento Russia, transitati attraverso il territorio della Russia, quale ne sia l’origine (cfr. art. 3 septdecies, par. 2);
- a decorrere dal 1° marzo 2024, acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, del Regolamento Russia, trasformati in un paese terzo, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno (cfr. art. 3 septdecies, par. 3);
- a decorrere dal 1° settembre 2024, acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell’allegato XXXVIIIA, parti A, B e C, del Regolamento Russia trasformati in un paese terzo, costituiti da o che contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno (cfr. art. 3 septdecies, par. 4).
Con riferimento all’applicazione di tali divieti e delle relative deroghe previste dal Regolamento Russia, l’avviso in commento fornisce i chiarimenti di seguito sintetizzati.
Obblighi per gli importatori e oneri probatori
L’avviso ribadisce come ai sensi del paragrafo 8 dell’articolo 3 septdecies, ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici 7102.31.00 e 7102.10.00 importati nell’UE devono essere presentati, unitamente alla documentazione che ne attesta l’origine, all’autorità specificata nell’allegato XXXVIIIB del Regolamento Russia – ossia la Federal Public Service Economy at the Diamond Office di Anversa, Belgio – per la loro verifica.
Infatti, sempre ai fini dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 3 septdecies, secondo quanto previsto dal paragrafo 10 del medesimo articolo, al momento dell’importazione gli importatori devono fornire le prove circa il paese di origine dei diamanti, o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. Come specificato nell’avviso dell’ADM, su richiesta delle autorità doganali, la prova dell’origine non russa dei diamanti o dei prodotti che li contengono potrà essere fornita con i seguenti, non esaustivi, mezzi:
- una fattura dettagliata;
- un certificato KP del diamante grezzo;
- eventuale certificato G7 (richiesto su base volontaria o obbligatorio in ragione del Regolamento (UE) 2023/2878);
- la documentazione di trasporto;
- qualsiasi documentazione tecnica che consenta di determinare l’origine, il peso, il numero e le caratteristiche dei diamanti contenuti nei colli figuranti nella dichiarazione doganale;
- autodichiarazione dell’importatore/fornitore basata sui modelli presenti nell’avviso, a seconda che i beni rientrino nell’Allegato XXXVIIIA parte A, o nell’allegato XXXVIIIA parti B e C.
Con riferimento a tale onere della prova, devono essere indicati nella dichiarazione doganale i seguenti codici:
- L147: prove, da presentare su prima richiesta, del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che incorporano diamanti utilizzati come fattori di produzione per la trasformazione del prodotto in un paese terzo, ai sensi del paragrafo 10 dell’articolo 3 septdecies;
- Y705: dal 1° marzo al 1° settembre 2024, se i diamanti importati pesano meno di 0.5 carati o di 0.1 grammi.
Codici da utilizzare in dogana per beneficiare delle deroghe previste dal Regolamento
L’ADM ha altresì specificato i codici da utilizzare nella dichiarazione doganale per ciò che riguarda le deroghe previste dall’articolo 3 septdecies, ossia:
- L146: autorizzazione di importazione a norma del paragrafo 7;
- Y704: se le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 e 7 non sono applicabili alla dichiarazione (g. per le merci elencate nell’allegato XXXVIIIA, parte C, destinate all’uso personale di persone fisiche che si recano nell’UE o dei loro parenti che viaggiano con esse, di loro proprietà e non destinate alla vendita);
- Y872: per le merci non contemplate dall’articolo 3 septdecies.
I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire maggiori informazioni sui divieti dell’articolo 3 septdecies del Regolamento Russia, supportandole nell’adempimento degli obblighi ivi previsti.