USA E UE ADOTTANO SANZIONI IN RISPOSTA ALLA VICENDA NAVALNY

Il 2 marzo, in un’azione coordinata, gli USA e l’UE hanno annunciato l’adozione di misure restrittive connesse all’avvelenamento, all’arresto arbitrario e alla condanna dell’oppositore politico russo Aleksey Navalny nonché per la repressione delle proteste pacifiche in suo sostegno.

Per la prima volta l’Unione europea ha designato 4 individui ai sensi del regolamento 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. In particolare, si tratta di alti funzionari russi appartenenti all’entourage del Presidente Putin: il capo della Commissione investigativa della Federazione Russa, Alexander Bastrykin, il Procuratore generale, Igor Krasnov, il Capo della Guarda nazionale, Viktor Zolotov, e il Capo del Servizio carcerario federale, Alexander Kalashnikov. Il regolamento prevede il congelamento dei beni e il divieto di circolazione per le persone designate.

Insieme a 3 dei 4 funzionari – escluso Zolotov, l’OFAC ha inserito in lista SDN il Capo del Direttorato politico della Presidenza, Andrei Yarin, il Primo vicecapo del personale dell’Ufficio esecutivo del Presidente, Sergei Kiriyenko, e i Viceministri della Difesa, Aleksey Krivoruchko e Pavel Popov ai sensi dell’EO 13661.

Il Dipartimento di Stato, inoltre, ha designato ai sensi dell’EO 13382 Bortnikov, l’FSB, gli istituti scientifici GosNIIOKhT, Trentatreesimo TsNIII e il Ventisettesimo Centro Scientifico, i servizi d’intelligence militari (GRU) e i suoi agenti Alexander Mishkin e Anatoliy Chepiga, ai sensi dell’EO 13382, per lo sviluppo e l’impiego dell’agente nervino Novichok. Sei entità sono state inserite nella lista di persone che appartengono al settore difesa e intelligence e con cui è vietato effettuare transazioni significative ai sensi della sezione 231 del CAATSA.

Infine, gli USA hanno ampiamente esteso l’applicazione dell’U.S. Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act of 1991, prevedendo quanto segue: (I) l’interruzione dell’assistenza alla Russia prevista dal Foreign Assistance Act of 1961, fatte salve alcune deroghe di carattere umanitario, (II) il divieto di esportazione verso la Russia dei beni del settore difesa e dei beni presenti nella US Munitions List, (III) l’interruzione dell’assistenza finanziaria connessa alla vendita di beni militari, (IV) il diniego imposto agli enti governativi statunitensi di fornire alla Russia crediti o qualsiasi altra forma di assistenza finanziaria e (V) il divieto di esportazione verso la Russia di beni e tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale.