BIELORUSSIA: NUOVE DESIGNAZIONI E RESTRIZIONI DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA

Giovedì 3 agosto 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha esteso l’ambito di applicazione delle sanzioni unionali nei confronti della Bielorussia in ragione del coinvolgimento di quest’ultima nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Sono state quindi estese sia le restrizioni di carattere soggettivo, sia le restrizioni di carattere merceologico che già colpivano la Bielorussia ai sensi del Regolamento (CE) 765/2006.

  1. Restrizioni merceologiche

Il nuovo Regolamento (UE) 2023/1594, che modifica e aggiorna il Regolamento (CE) 765/2006, ha introdotto alcune significative novità per quanto riguarda le misure restrittive di carattere merceologico nei confronti della Bielorussia.

In particolare, è stato modificato l’allegato V bis del Regolamento (CE) 765/2006, che elenca i beni la cui esportazione in Bielorussia è vietata in quanto capaci di rafforzare le capacità militari bielorusse. In particolare, sono stati aggiunti dispositivi semiconduttori (tra i quali si segnalano diodi e transistor), circuiti integrati elettroniciapparecchiature di fabbricazione e collaudo, tra le quali vi sono circuiti stampati, processori e dispostivi di controllori, memorie e amplificatori, nonché apparecchi fotografici e componenti ottichecomponenti magnetici e dispositivimoduli e assiemi elettronici.

Inoltre, è stato introdotto il nuovo articolo 1 vicies bis del Regolamento (CE) 765/2006, il quale vieta l’esportazione in Russia o per un uso in Bielorussia di beni adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nel nuovo allegato XVII del medesimo Regolamento (tra questi segnaliamo: guarnizioni per freni, turboreattori e loro parti, antenne, macchine e apparecchi per prove sui metalli, strumenti di misura o controllo). In riferimento a tali beni elencati nell’allegato XVII, oltre al divieto di prestazione di assistenza tecnica e assistenza finanziaria, è altresì previsto il divieto di fornire servizi di assicurazione e riassicurazione nonché revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o un componente, salvo ispezione pre-volo, sia direttamente, sia indirettamente. I nuovi divieti beneficiano di una deroga temporale fino al 4 settembre 2023, se le attività sono poste in essere in forza di contratti conclusi prima del 5 agosto 2023.

Infine, il nuovo articolo 1 ter bis del Regolamento (CE) 765/2006 vieta ora l’esportazione in Bielorussia o per un uso in Bielorussia anche di armi da fuoco e loro componenti essenziali di cui all’allegato I del Regolamento (UE) 258/2012 nonché di armi da fuoco e altre armi elencate nell’allegato XVI del Regolamento (CE) 765/2006, anche se non originarie dell’Unione.

Allo stesso tempo, sono stati modificati i termini di applicabilità di alcune eccezioni riguardanti i divieti previsti dagli articoli 1 sexies (il quale vieta l’esportazione in Bielorussia di beni a duplice uso) e 1 septies (che vieta l’esportazione in Bielorussia di beni che contribuiscono allo sforzo bellico bielorusso) del Regolamento (CE) 765/2006. Nello specifico:

  • i divieti in esame non si applicano, ai sensi delle intervenute modifiche, qualora i beni ristretti ai seni degli articoli 1 sexies e/o 1 septies siano destinati a un utilizzatore finale non militare nel contesto di una esportazione temporanea (e non più di un generico “uso temporaneo”) di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;
  • le autorità competenti possono ora autorizzare esportazioni altrimenti vietate ai sensi dei citati articoli 1 sexies e 1 septies del Regolamento (CE) 765/2006 qualora i beni ristretti siano destinati a (i) reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per più del 50% ovvero (ii) in garanzia della cybersicurezza e della sicurezza dell’informazione di persone ed entità bielorusse, salvo il governo e le entità da questo possedute o controllate.

Con specifico riferimento al divieto di esportare beni che contribuiscono allo sforzo bellico bielorusso elencati nell’allegati V bis del Regolamento (CE) 765/2006 di cui al citato articolo 1 septies del medesimo Regolamento, inoltre, sono state introdotte alcune modifiche aggiuntive. Nello specifico:

  • ai sensi del nuovo paragrafo 4 bis del citato articolo 1 septies, le autorità competenti possono autorizzare l’esportazione di beni di cui all’allegato V bis del Regolamento (CE) 765/2006 e la prestazione della relativa assistenza tecnica e finanziaria se ciò è destinato alla liquidazione, entro 6 febbraio 2024, di contratti e operazioni in corso al 5 agosto 2023 e necessari per la fornitura di servizi di telecomunicazione per scopi civili alla popolazione bielorussa.
  • Ai sensi del nuovo paragrafo 5 bis dell’art. 1 septies in esame, le autorità competenti possono altresì autorizzare l’esportazione in Bielorussia (nonché la prestazione della relativa assistenza tecnica e finanziaria) di beni di cui ai codici NC 8536 69, 8536 90, 8541 30 e 8541 60 (quali tiristori diversi dai dispositivi fotosensibili cristalli piezoelettrici montati) di cui all’allegato V bis del Regolamento (CE) 765/2006 se  ciò è necessario per la trasformazione di tali beni in Bielorussia da parte di una società in partecipazione in cui un’entità UE abbia, al 5 agosto 2023, una partecipazione maggioritaria, al fine ultimo di reimportare i beni nell’Unione e quindi produrre, sempre nell’Unione, beni destinati all’uso nel settore medico e farmaceutico.
  1. Restrizioni di carattere soggettivo

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1591 del Consiglio del 3 agosto 2023 attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 765/2006, è stato ampliato il novero di soggetti sottoposto a misure di congelamento ai sensi dell’allegato I del Regolamento (CE) 765/2006 medesimo.

In particolare, in tale allegato sono state aggiunte 38 persone fisiche e 3 entità bielorusse, queste ultime attive nel settore petrolchimico, metallurgico nonché della produzione di apparecchiature elettriche.

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