PRODOTTI SIDERURGICI: NUOVA NOTA DI ADM SULLE PROVE D’ORIGINE PRESENTABILI AI FINI DI ATTESTARE LA CONFORMITÀ CON I DIVIETI DI CUI ALL’ART. 3 OCTIES (3G) DEL REGOLAMENTO RUSSIA

In data 22 settembre 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato un avviso riguardante le prove che potranno essere presentate dagli operatori unionali al fine di attestare che i prodotti siderurgici importati nell’Unione rispettano il divieto posto dall’articolo 3 octies, comma 1, lett. d) del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”), che vieta di importare e/o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del Reg, 833/2014 originari di Paesi terzi che sono stati realizzati a partire da beni, a loro volta listati nell’allegato XVII, che siano invece originari della Russia. 

Il medesimo articolo 3 octies richiede, infatti, che all’atto dell’importazione l’operatore europeo debba fornire la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. 

Sul punto, con la nota del 22 settembre, l’Agenzia delle dogane ha in prima battuta richiamato quanto affermato dalla Commissione europea nelle FAQ riguardanti l’applicazione del Reg. 833/2014 (FAQ 11, sezione 5, capitolo D), ove si è chiarito come sarà ritenuta sufficiente l’esibizione dei c.d. mill test certificate quale prova attestante l’origine dei fattori produttivi. 

L’Agenzia ha tuttavia comunicato che l’indicazione fornita dalla Commissione circa il mill test certificate è da considerarsi come mera indicazione operativa e, dunque, tale mill test certificatedeve considerarsi quale una delle possibili prove di non incorporazione di prodotti siderurgici originari della Russia nei prodotti da importare”. 

Ne consegue che, secondo ADM, salva diversa indicazione futura da parte della Commissione europea, potranno essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, oltre ai summenzionati mill test certificate, “le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione così come le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l’origine non russa dei prodotti siderurgici in questione”.

L’esistenza della prova dovrà, inoltre, essere indicata utilizzando il codice documento Y824 nella dichiarazione doganale. La prova dovrà esibita su richiesta dell’autorità doganale.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per supportarle nell’ adempimento degli obblighi previsti dalle misure restrittive adottate dall’UE e nella predisposizione di adeguati presidi contrattuali che vincolino i fornitori extra-unionali alla produzione dei documenti necessari a comprovare l’origine dei prodotti e dei loro fattori produttivi.