MADE IN ITALY: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 206 DEL 27 DICEMBRE 2023

In data 11 gennaio 2024, è entrata in vigore la Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. Nelle intenzioni del legislatore italiano, tale atto è volto a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’Unione europea.

Tra le principali novità in materia di origine non preferenziale delle merci e di attribuzione del Made in Italy si segnala quanto disposto dall’articolo 41 della Legge n. 206/2023, ai sensi del quale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge verrà adottato mediante decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale e con il Ministro dell’economia e  delle  finanze, nel rispetto della normativa doganale europea sull’origine dei prodotti, un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, che potrà essere apposto su base volontaria sulle merci prodotte dalle imprese sul territorio nazionale.

Inoltre, attraverso tale decreto verranno disciplinate:

  1. le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;
  2. le forme grafiche per i segni descrittivi;
  3. le modalità e i criteri secondo cui le imprese potranno richiedere e mantenere l’autorizzazione ad apporre il contrassegno sulle proprie merci e gli eventuali segni descrittivi;
  4. i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l’autorizzazione;
  5. le regole che le imprese devono rispettare nell’utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell’utilizzo degli stessi;
  6. la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall’articolo 47 della legge.

Un’altra novità introdotta dalla legge riguarda la modifica – che si riporta in seguito – dell’articolo 517 del codice penale, ossia uno dei principali presidi a tutela del Made in Italy presenti all’interno dell’ordinamento italiano.

 

VERSIONE PRECEDENTE ART. 517 c.p. NUOVA VERSIONE ART. 517 c.p.
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

 

 

Attraverso tale modifica il legislatore italiano ha recepito una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, ai sensi della quale l’articolo 517 del c.p. non riguarda esclusivamente gli operatori economici che acquistano o vendono merce con segni mendaci, ma tutti coloro che, consapevolmente, movimentano tali beni.

Tale novità, dunque, non sembra andare a incidere in modo significativo sull’ambito di applicazione di tale norma, nel quale ormai da tempo la Corte di cassazione fa rientrare non solo esportatori e importatori, ma anche, inter alia, trasportatori, intermediari e coloro che consapevolmente detengono prodotti recanti segni mendaci all’interno di un magazzino.

Infine, si riportano di seguito le altre novità introdotte dalla legge n. 206/2023 in materia di lotta alla contraffazione, che riguardano perlopiù aspetti di procedura penale o modifiche del valore delle sanzioni amministrative.

Articolo legge n. 206/2023 Novità
Articolo 49 Introduzione all’articolo 51 del c.p.c. del criterio di attribuzione dell’esercizio di funzioni di pubblico ministero in caso di procedimenti relativi a delitti di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, […] realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli […] 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).
Articolo 51 1)    Innalzata da 100 a 300 euro la sanzione amministrativa minima relativa all’art, 1 commi 7 e 7 bis del D.L. n.35/2005 convertito dalla legge n. 80/2005 (rispettivamente acquisto da parte dell’acquirente finale di cose che, per la loro qualità, condizione di chi le offre o entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale; e introduzione nel territorio dello Stato da parte dell’acquirente finale di beni provenienti da Paesi extra UE che violano norme in materia di origine, provenienza, proprietà industriale e diritto di autore);

2)    Modifica comma 8: nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono interamente versate all’ente locale competente (precedentemente 50% ente e 50% stato);

Articolo 53 Modifiche art. 260 del c.p.p. in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro.
Articolo 54 Modifica dell’articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. in materia di redazione del verbale di sequestro.
Articolo 55 Modifica dell’articolo 9, comma 1, lett. a) della legge 16 marzo 2006, n. 146. In particolare, è stato aggiunto il riferimento all’articolo 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari) tra le operazioni sotto copertura volte ad acquisire informazioni per le quali gli agenti di polizia coinvolti, fermo restando quanto disposto dall’articolo 51 del c.p., non sono punibili.
Articolo 56 Modifica dell’articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.lgs. n. 286/1998 riguardante la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione.

 

Nei prossimi mesi lo Studio Legale Padovan continuerà a monitorare le evoluzioni normative in materia e, una volta pubblicato, ad aggiornarvi sul contenuto del futuro decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Lo Studio Legale Padovan vanta un’esperienza consolidata nell’assistere le imprese nella corretta gestione dell’origine non preferenziale delle merci e dell’attribuzione del Made in Italy ed è a disposizione dei propri clienti per valutare l’impatto delle novità normative in materia.