RUSSIA: FOCUS SUI NUOVI DIVIETI DI FORNITURA DI SOFTWARE

Come noto, in data 18 dicembre 2023 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione le misure costituenti il cosiddetto “dodicesimo pacchetto” di sanzioni nei confronti della Federazione russa. Tra le principali novità del pacchetto si segnala l’introduzione all’interno dell’articolo 5-quindecies del Regolamento (UE) n. 833/2014 (si veda art. 1, n. 22, Regolamento (UE) 2023/2878) del divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali (Allegato XXXIX) al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia (si veda articolo 5-quindecies, par. 2-ter).

Tale divieto riguarda anche la prestazione di assistenza tecnica e di servizi di intermediazione, nonché il finanziamento, la fornitura di assistenza finanziaria e di altri servizi connessi ai software di cui all’Allegato XXXIX destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia (si veda art. 5-quindecies, par. 3-).

Il legislatore unionale, seguendo ormai una prassi consolidata, ha accompagnato l’introduzione della disposizione in esame con la previsione di una clausola di salvaguardia, in forza della quale tale divieto non si applica alla fornitura di software listati strettamente necessari per la cessazione entro il 20 marzo 2024 di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti (si veda art. 5-quindecies, par. 4-ter).

L’allegato XXXIX presenta l’elenco dei software soggetti al divieto di cui all’articolo 5-quindecies, par. 2-ter, che riportiamo di seguito:

Software gestionale per le imprese, i.e. sistemi che rappresentano e dirigono digitalmente tutti i processi che avvengono in un’impresa Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’edilizia, della fabbricazione, dei media, dell’istruzione e dell’intrattenimento.
Pianificazione delle risorse aziendali (ERP) Modellizzazione delle informazioni di costruzione (BIM)
Gestione dei rapporti con la clientela (CRM)
Business intelligence (BI) Progettazione assistita da calcolatore (CAD)
Gestione della catena di approvvigionamento (SCM)
Data warehouse aziendale (EDW) Fabbricazione assistita da calcolatore (CAM)
Sistema computerizzato della gestione della manutenzione (CMMS)
Software per la gestione dei progetti Progettazione sulla base dell’ordine (ETO)
Gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM)
Componenti tipici delle suite di cui sopra, tra cui software per la contabilità, la gestione

della flotta, la logistica e le risorse umane.

Componenti tipici delle suite di cui sopra
  • Eccezioni e deroghe

Come per altri divieti, anche in questo caso il legislatore dell’Unione ha previsto una serie di eccezioni e deroghe, di volta in volta applicabili al ricorrere dei presupposti previsti dal Regolamento.

In primo luogo si nota come, al pari dei divieti di cui ai paragrafi 1, 2, e 2-bis dell’articolo in questione, sia prevista un’eccezione relativa ai trasferimenti infragruppo, in base alla quale – fino al 20 giugno 2024 – la restrizione in esame non si applica in caso di prestazione di servizi destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII (si veda art. 5-quindecies, par. 7).

Successivamente al 20 giugno 2024, invece, gli operatori che vorranno effettuare simili trasferimenti infragruppo dovranno richiedere alle Autorità competenti – nel caso italiano, l’Autorità nazionale-UAMA – un’autorizzazione, che potrà essere rilasciata alle condizioni ritenute appropriate dalle stesse autorità (si veda art. 5-quindecies, par. 10, lett. h). Allo stesso modo, un’analoga autorizzazione sarà necessaria per beneficiare delle altre deroghe previste dall’articolo in questione, come quella relativa alla fornitura di “servizi necessari per il contributo di cittadini russi a progetti di open source internazionali” (si veda art. 5-quindecies, par. 9-ter), ovvero quelle previste dal paragrafo 10 dell’art. 5-quindecies, ai punti da a) a g) (es. scopi umanitari, promozione della democrazia, servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione, ecc.).

Ulteriore eccezione, inoltre, è prevista (senza limiti di tempo) per la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali (si veda art. 5-quindecies, par. 8).

I professionisti dello Studio Legale Padovan sono a disposizione delle imprese per assisterle nella valutazione dell’impatto del nuovo divieto sulle proprie attività nonché, qualora necessario, nella procedura di richiesta delle necessarie autorizzazioni all’Autorità nazionale – UAMA.