RUSSIA: MODIFICATO L’ARTICOLO 5 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) 833/2014 RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI FONDI CONGELATI DELLA BANCA CENTRALE DI RUSSIA

RUSSIA: MODIFICATO L’ARTICOLO 5 BIS DEL REGOLAMENTO (UE) 833/2014 RIGUARDANTE LA GESTIONE DEI FONDI CONGELATI DELLA BANCA CENTRALE DI RUSSIA

In data 14 febbraio 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2024/576 (“Reg. 2024/576”), che modifica l’articolo 5 bis del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, introducendo i nuovi paragrafi 7, 8, 9 e 10 nel medesimo articolo.

Come noto, l’art. 5 bis, che impone restrizioni di natura finanziaria, già prevedeva, ai sensi del para. 4, il divieto di effettuare operazioni “relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo”. A seguito dell’intervenuta modifica, tuttavia

  • il divieto di effettuare tali operazioni non si applica alle attività di gestione del bilancio collegate alle attività e riserve della Banca centrale di Russia o collegate alle attività e riserve di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia effettuate a partire dal 28 febbraio 2022.
  • a partire dal 15 febbraio 2024 e fintanto che il divieto di cui all’art. 5 bis, par. 4 del Reg. 833/2014 resterà in vigore, i depositari centrali di titoli che detengono attività e riserve della Banca Centrale Russa (e delle altre entità di cui al citato par. 4) per un valore complessivo superiore a 1 milione di EUR applicano alle disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza di tali misure restrittive le seguenti disposizioni:
  • dette disponibilità liquide devono essere contabilizzate separatamente;
  • le entrate generate o ricavate dalle citate disponibilità liquide devono essere registrate separatamente nei conti dei depositari centrali;
  • l’utile netto derivante dalle entrate registrate separatamente non potrà essere distribuito sottoforma di utili o in qualsiasi altra forma a beneficio di terzi o azionisti, fintanto che il Consiglio dell’Unione europea non avrà stabilito se, e in quale misura, attingere a tale utile netto, in conformità col diritto unionale e internazionale, per contribuire al bilancio dell’UE per il sostegno all’Ucraina e alla sua ricostruzione;
  • finché tale decisione del Consiglio non verrà adottata, i depositari centrali potranno chiedere alle Autorità Competenti del proprio Stato membro di autorizzare lo svincolo di parte di questi utili al fine di assolvere i loro obblighi di gestione del rischio e requisiti patrimoniali;
  • ogni depositario centrale, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà comunicare alle Autorità nazionali e alla Commissione l’entità delle disponibilità liquide, delle entrate e degli utili di cui al novellato art. 5 bis, par. 8;
  • la Commissione europea potrà, infine, adottare eventuali regolamenti esecutivi, dopo essersi consultata con la Banca Centrale Europea, sulla gestione delle entrate e degli utili di cui all’art. 5 bis, par. 8 del Reg. 833/2014.

L’intervenuta modifica del Reg. 833/2014 è, dunque, indirizzata principalmente ai depositari centrali degli Stati membri – come definiti dal Regolamento (UE) 909/2014, art. 2(1)(1) – pur tenendo a mente il divieto di distribuzione di alcuni utili agli azionisti e alle parti terze. Allo stesso tempo, il novellato art. 5 bis del Reg. 833/2014, come comunicato dal Consiglio stesso, apre la strada alla possibilità per l’UE di sfruttare gli utili derivanti dai fondi congelati della Banca Centrale Russa per sostenere l’Ucraina e contribuire alla sua ricostruzione.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per supportarle nell’adempimento degli obblighi derivanti dalle misure restrittive adottate dall’Unione europea.