CBAM: PUBBLICATE LE ISTRUZIONI PER L’ACCESSO AL REGISTRO TRANSITORIO, DAL 4 DICEMBRE SI POTRANNO CHIEDERE LE CREDENZIALI

Con avviso odierno (link) l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato che dal 4 dicembre 2023 tutti gli operatori italiani potranno chiedere le credenziali per accedere al registro attraverso il quale porre in essere gli adempimenti previsti per il periodo transitorio dal Regolamento (UE) 2023/956 (c.d. Regolamento CBAM) e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773. L’Agenzia delle Dogane ha inoltre condiviso le istruzioni che consentiranno agli operatori di accedere a tale registro..

Ricordiamo infatti che entro il 31 gennaio 2024 gli importatori unionali di prodotti soggetti alle disposizioni CBAM dovranno presentare una relazione che contenga i dati relativi ai beni importati nel trimestre di riferimento (i.e. 1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2023), alle emissioni di carbonio in essi incorporati, nonchè agli impianti di produzione. Tali informazioni dovranno poi essere oggetto di nuove comunicazioni per ogni trimestre.

Sul punto, segnaliamo inoltre che la Commissione europea ha pubblicato il 29 novembre 2023 sul proprio sito ulteriori chiarimenti circa gli adempimenti previsti.

La Commissione ha ribadito nelle nuove FAQ, tra le altre cose, come la responsabilità in merito alla correttezza dei dati dichiarati ricada unicamente sugli importatori unionali, sebbene i dati delle emissioni debbano essere riferiti dagli impianti produttivi siti nei Paesi terzi.

Al termine del periodo transitorio (che si concluderà il 31 dicembre 2025) la Commissione valuterà a quali altri beni estendere le obbligazioni CBAM, oggi limitate ai settori dell’energia elettrica, del cemento, delle sostanze chimiche, dei prodotti siderurgici e dell’alluminio.

Relativamente agli obblighi CBAM che ricadono su grandi gruppi di società presenti nel territorio unionale, la Commissione ha poi precisato che gli adempimenti comunicativi dovranno essere prestati da ciascuna ragione sociale. Tuttavia, le diverse società di un gruppo potranno nominare un rappresentante doganale indiretto comune ai fini CBAM che quindi potrà accedere all’account di ciascuna ragione sociale, compilare e presentare le relative dichiarazioni trimestrali.

Infine, la Commissione ha chiarito che se nella produzione di un bene all’estero sono stati utilizzati componenti (c.d. precursori) di origine unionale, ai fini della determinazione delle emissioni del prodotto finito dovranno essere presi in considerazione altresì i dati dei componenti.

Dalle nuove FAQ pubblicate emerge l’urgenza per gli operatori colpiti dal Regolamento CBAM di mappare le attività importative, identificando fornitori e impianti di produzione, nonché mettendosi in contatto con questi ultimi per ottenere entro i termini i dati delle emissioni realizzate da ciascun impianto nella produzione delle merci importate.

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